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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 26 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By 30 Giugno, 201712 Settembre, 2018No Comments

Articolo 26 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 26 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Contitolari del trattamento

1.   Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2.   L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.

3.   Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.


Linee-guida GDPR sui responsabili della protezione dei dati (RPD)

Adottate il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017

Puoi scaricare qui l’intero documento “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, oppure navigare la versione interattiva (consigliato):

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