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Il diritto all’oblio dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso “Google c. AEPD”

L’enforcement del “right to be forgotten ”, da Lussemburgo a Bruxelles

di Roberta Mazzucconi

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014, resa nella causa Google Spain, ha aperto la strada ad una vera e propria “privacy revolution”, indicando un generale punto di svolta destinato ad incidere significativamente non soltanto sul bilanciamento degli interessi concorrenti e, al contempo, costituzionalmente protetti, coinvolti nella materia dell’oblio, ma soprattutto sul piano delle responsabilità giuridiche relative al trattamento dei dati personali, innescando, così, una serie di rilevanti conseguenze riguardanti l’attività delle “multinazionali” della Rete.

In particolare, la Corte ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’oblio, quale diritto del singolo alla “deindicizzazione” delle informazioni personali che fossero risultate «inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti» rispetto alle finalità del trattamento, corroborando il principio di autodeterminazione informativa del soggetto alla conservazione della propria identità digitale.

La Corte, qualificando come “trattamento” dei dati personali le operazioni di raccolta, estrazione e organizzazione degli stessi, ha considerato il gestore del motore di ricerca, nel caso di specie Google – cui è riservato un ruolo chiave nella diffusione globale dei dati – come soggetto “responsabile” di tale trattamento, dal momento che, alla luce di un’interpretazione teleologica dell’art. 2, lett. d) della direttiva 95/46/CE, sarebbe il gestore stesso a determinare le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali. I giudici di Lussemburgo sceglievano così di valorizzare ed estendere oltremodo la ratio della disposizione contenuta nella direttiva, al fine di garantire una tutela delle persone interessate quanto più efficace e completa.

In particolare, tale scelta – che ha previsto l’azionabilità di due forme di intervento diretto da parte dell’interessato nei confronti del search engine, volte al perseguimento dell’aggiornamento ovvero della cancellazione dei dati personali sul web riconducibili al proprio nome – ha consolidato il ruolo di public watchdog che la Rete riveste nella diffusione delle notizie, in modo molto più incisivo rispetto alla carta stampata. E ciò, precisamente, con un duplice rischio.

In primis, l’onere di eliminazione o di aggiornamento delle notizie gravante sul gestore del motore di ricerca, comportando la necessità di impiegare ingenti risorse economiche – insostenibili, peraltro, dai piccoli e medi provider – rappresenta un potenziale incentivo a limitare la generale accessibilità alle informazioni, con le negative conseguenze in termini di disuguaglianza che una pay per view society porterebbe con sé.

Il secondo profilo di rischio riguarda, invece, il modus operandi del responsabile del trattamento. A fronte di una richiesta di rimozione dei dati, lo scrutinio che i motori di ricerca sono stati chiamati compiere rimaneva sguarnito dei criteri che, ove previsti dalla Corte, avrebbero potuto certamente garantire una più equilibrata operazione di bilanciamento tra tutela dei dati personali e diritto all’informazione. Sul punto, infatti, la Corte ha affermato principi generali ed ipotesi derogatorie dal carattere meramente esemplificativo, senza stabilire parametri minimi di coordinamento o di valutazione circa le istanze mosse dai privati, lasciando così pericolosamente aperto il tema relativo all’esatta determinazione delle ulteriori “circostanze particolari” tali da giustificare la prevalenza del diritto a conoscere e ad accedere alle informazioni.

Come ha evidenziato buona parte della dottrina, sebbene il legal reasoning intessuto dai giudici di Lussemburgo nel caso Google Spain si sia dimostrato, per certi aspetti, incompleto, non ci si può esimere dal porre in risalto l’indiscussa valenza – giuridica, sociale e politica – che la decisione in esame, mostrando un’inequivocabile volontà di fornire risposte pertinenti alle emergenti istanze di tutela, ha rivestito.

Il fenomeno della “privacy revolution” e la “Proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” del 2012 hanno infatti, innegabilmente, esercitato un’influenza di non poco momento nella determinazione del caso Google Spain, almeno riguardo il superamento delle perplessità dell’Avvocato Generale circa la possibilità di applicare la direttiva 95/46/CE al mondo del web.

La pronuncia della Corte sembra, dunque, aver anticipato nelle intenzioni alcune previsioni del nuovo assetto regolamentare che, in quel momento, si stava delineando in ambito sovranazionale. Nel tentativo di accogliere l’intenzione sovranazionale e di precedere l’attività del legislatore europeo, i giudici di Lussemburgo hanno operato – e non avrebbero potuto operare altrimenti – sulla base dell’allora esistente contesto normativo incentrato sulla datata e obsoleta direttiva 95/46/CE. Ciò spiega il motivo per il quale – al di là dei pregevoli intenti perseguiti e al di là dell’indiscusso impatto in termini di politica del diritto che la decisione ha registrato – le argomentazioni della decisione siano risultate talora deboli in termini di ricadute
pratiche ed operative.

I capisaldi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) – direttamente applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unione dal 25 maggio 2018 – prevedono, in particolare, la garanzia di una maggiore trasparenza nel trattamento dei dati e la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla circolazione degli stessi, diritto, quest’ultimo, da intendersi come piena realizzazione del principio di autodeterminazione informativa.

L’art. 17 del GDPR, intitolato – nella versione finale, così come emendata dal Consiglio – «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», riconosce, all’interessato, «il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei propri dati personali senza indebito ritardo», ove i dati non siano più necessari, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel duplice caso in cui l’interessato stesso ritiri il consenso su cui si fondava il trattamento ovvero si opponga al trattamento dei dati personali, allorché i dati siano stati trattati illecitamente e, infine, quando gli stessi debbano essere cancellati per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Con riferimento alla questione esaminata nel caso Google Spain, la novità maggiormente rappresentativa sembra potersi rintracciare, non tanto nella parte dispositiva del GDPR, quanto, invece, nella motivazione, laddove viene eliminato ogni dubbio circa l’applicabilità della disciplina in esame ai dati personali presenti nel web. In particolare, occorre evidenziare come l’operazione di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento dei dati sia perfettamente in linea con la ratio del GDPR, che mira a rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche ed, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali. Ed infatti, per estendere la portata del diritto all’oblio sul web, si prevede, al Considerando n. 66, l’ulteriore obbligo, posto a carico del il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati personali di «informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali», adottando tutte le misure ragionevoli per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

Sarebbe, d’altra parte, errato ritenere che la disciplina contenuta all’art. 17, comma 1, del Regolamento sia sufficiente, sic et simpliciter, all’esercizio legittimo del “right to erasure and right to be forgotten”. Il campo di applicazione del diritto all’oblio, infatti, può subire ragionevoli e legittime restrizioni ove il trattamento dei dati personali risulti necessario all’esercizio del diritto-libertà di manifestazione del
pensiero: il comma 3 dell’art. 17 – entro i cui confini poter esercitare il diritto all’oblio in modo legittimo – esenta, al sopraggiungere di superiori circostanze, i responsabili del trattamento dall’obbligo di cancellazione delle informazioni personali.

Specifiche ed ulteriori limitazioni al diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati sono, infine, previste dall’art. 23 del Regolamento, il cui testo, prevedendo determinate e tassative limitazioni del diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati, fornisce una solida base giuridica per il bilanciamento tra contrapposte esigenze.

La “privacy revolution”, nata dalla giurisprudenza delle corti nazionali e sovranazionali, ha finalmente trovato una legittima collocazione.

Il GDPR sembra poter rappresentare un primo passo verso la realizzazione di quel progetto normativo di “regole comuni a tutti gli Stati” – europei – auspicato dal Professor Stefano Rodotà quale unico mezzo per mantenere ad Internet la sua natura di spazio libero. Solo quando sarà avviato un tale progetto «comincerà ad essere visibile un diverso modello culturale, nato proprio dalla consapevolezza che Internet è un mondo senza confini. Un modello che potrà favorire la circolazione delle idee e potrà subito costituire un riferimento per quella folla di giudici che, nei più diversi sistemi, affrontano ormai gli stessi problemi posti dall’innovazione scientifica e tecnologica, dando voce a quei diritti fondamentali che rappresentano oggi
l’unico potere opponibile alla forza degli interessi economici».


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Roberta Mazzucconi

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