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Normativa

Articolo 1 – Direttiva sul commercio elettronico

By 24 Febbraio, 201928 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 1 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 1: Obiettivi e campo d’applicazione – Direttiva sul commercio elettronico

 

1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.

3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società dell’informazione.

4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.

5. La presente direttiva non si applica:

a) al settore tributario,

b) alle questioni relative ai servizi della società dell’informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,

c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,

d) alle seguenti attività dei servizi della società dell’informazione:

– le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;

– la rappresentanza e la difesa processuali;

– i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.

6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del pluralismo.

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