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Normativa

Articolo 1 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

By May 20, 2018#!30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:004530#30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930 25am30am-30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +02002812284amThursday=2107#!30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:00Europe/Rome4#April 25th, 2019#!30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:004530#/30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Thu, 25 Apr 2019 00:28:45 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 1 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

 

1. Il presente decreto stabilisce misure volte a conse- guire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea.

2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:

a) l’inclusione nella strategia nazionale di sicurezza cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell’ambito di applica- zione del presente decreto;

b) la designazione delle autorità nazionali compe- tenti e del punto di contatto unico, nonché del Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di inciden- te (CSIRT) in ambito nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato I;

c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali relati- vamente all’adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con impatto rilevante;

d) la partecipazione nazionale al gruppo di coope- razione europeo, nell’ottica della collaborazione e dello scambio di informazioni tra Stati membri dell’Unione europea, nonché dell’incremento della fiducia tra di essi;

e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell’ottica di assicurare una cooperazione tecnico-opera- tiva rapida ed efficace.

3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti di cui al presente decreto non si applicano alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, né ai prestatori di servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto pre- visto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i siste- mi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le infor- mazioni riservate secondo quanto disposto dalla norma- tiva dell’Unione europea e nazionale, in particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono scam- biate con la Commissione europea e con altre autorità competenti NIS solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell’applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni ne tutela la riser- vatezza e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di ser- vizi digitali.

6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare le informazioni, nei casi in cui la divulgazione sia ritenuta contraria agli inte- ressi essenziali di sicurezza e di mantenimento dell’ordi- ne pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamen- to e perseguimento di reati.

7. Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di ser- vizi essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare la sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di notificare gli incidenti siano oggetto di uno speci- fico atto giuridico dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente decreto.

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