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Normativa

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:003930#30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +02002410249pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:003930#/30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:24:39 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 72 bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

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1. L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta’ a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell’operatore.

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