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Normativa

Articolo 117 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 28, 2019No Comments

Articolo 117 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 117 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

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