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Normativa

Articolo 105 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 27, 2019No Comments

Articolo 105 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 105 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92.

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