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Normativa

Articolo 123 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 123 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 123: Sperimentazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.

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