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Normativa

Articolo 23 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 23 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 23: Risoluzione delle controversie tra imprese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.

2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e’ risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli obiettivi di cui all’articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.

4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonche’ pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e’ ricorribile in via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

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