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Normativa

Articolo 36 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 36 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 36: Modifica dei diritti e degli obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e’ concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.

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