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Normativa

Articolo 51 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 51 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 51: Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

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