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Normativa

Articolo 6 – Testo unico della radiotelevisione

By May 1, 2019No Comments

Articolo 6 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 6: Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo, quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.

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