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Normativa

Articolo 61 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 61 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 61: Qualità del servizio fornito dalle imprese designate – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità provvede affinche’ tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all’Autorità.

2. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L’Autorità provvede affinche’ le informazioni sull’efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse pubblicate e messe a sua disposizione.

3. L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.

4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell’articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 83.

5. L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.

6. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell’impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L’Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all’efficienza, a spese dell’impresa interessata, allo scopo di garantire l’esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

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