Skip to main content
Normativa

Articolo 94 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 94 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 94: Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.

2. La servitù e’ imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitù, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d’imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.

6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell’autostrada e’ tenuto a mettere a disposizione.

8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.

Torna all’indice

en_US