Skip to main content
Normativa

Art. 19 – Regolamento sulla cibersicurezza

By March 3, 2020No Comments

Art. 19 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice

Articolo 19 – Regolamento sulla cibersicurezza


Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo:

a)prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b)insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne;
c)fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo stabilite all’articolo 20, fornisce assistenza e consulenza al direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione sulle questioni amministrative e di bilancio di cui all’articolo 20.

3.   Il comitato esecutivo consta di cinque membri. I membri del comitato esecutivo sono nominati tra i membri del consiglio di amministrazione. Uno dei membri è il presidente del consiglio di amministrazione, che può anche presiedere il comitato esecutivo, e un altro è un rappresentante della Commissione. Le nomine dei membri del comitato esecutivo mirano ad assicurare l’equilibrio di genere nel comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

4.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

5.   Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

6.   Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.

7.   Se necessario per ragioni di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio. Tali decisioni provvisorie sono notificate al consiglio di amministrazione senza indebiti ritardi. Il consiglio di amministrazione decide poi se approvare o rigettare la decisione provvisoria entro 3 mesi dalla sua adozione. Il comitato esecutivo non adotta per conto del consiglio di amministrazione decisioni richiedono l’approvazione di una maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Torna all’indice

en_US