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Normativa

Art. 3 – Regolamento Droni

By March 21, 2020No Comments

Art. 3 – Regolamento Droni

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Articolo 3 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)«aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
2)«dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio»: ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio necessario per l’esercizio in sicurezza di un UA, che non è una parte e che non è trasportato a bordo di tale UA;
3)«sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system, «UAS»): un aeromobile senza equipaggio e il suo dispositivo di controllo remoto;
4)«operatore di sistema aeromobile senza equipaggio» («operatore di UAS»): ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più UAS;
5)«categoria aperta» (open category): una categoria di operazioni UAS definita all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
6)«categoria specifica» (specific category): una categoria di operazioni UAS definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
7)«categoria certificata» (certified category): una categoria di operazioni UAS definita all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
8)«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni per l’immissione di prodotti sul mercato;
9)«accreditamento»: accreditamento come definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
10)«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati;
11)«organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
12)«marcatura CE»: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili indicati nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
13)«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
14)«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
15)«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
16)«distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
17)«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l’importatore e il distributore dell’UAS;
18)«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
19)«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
20)«norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
21)«specifica tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
22)«UAS costruiti da privati»: UAS assemblati o fabbricati per l’uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da un insieme di parti immesso sul mercato dal fabbricante come kit di assemblaggio pronto all’uso;
23)«autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;
24)«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
25)«ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura;
26)«spazio aereo del cielo unico europeo»: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) in conformità all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento;
27)«pilota remoto»: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l’UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
28)«massa massima al decollo» (maximum take-off mass, «MTOM»): la massa massima dell’UA, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l’UA;
29)«carico»: ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull’aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un’elica;
30)«modalità follow me»: una modalità di funzionamento di un UAS in cui l’aeromobile senza equipaggio segue il pilota remoto entro un raggio prestabilito;
31)«identificazione remota diretta»: un sistema che garantisce la diffusione locale di informazioni riguardanti un UA in funzione, compresa la marcatura dell’UA, in modo tale che tale informazione sia accessibile senza bisogno di accesso fisico all’UA.
32)«geo-consapevolezza»: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure repentine ed efficaci per evitare tale violazione;
33)«livello di potenza sonora TheWA »: il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito nella norma EN ISO 3744:2010;
34)«livello di potenza sonora rilevato»: un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui alla parte 13 dell’allegato; i valori misurati possono essere determinati sia ricorrendo a un unico UA rappresentativo del tipo di equipaggiamento oppure calcolando la media di un certo numero di UA;
35)«livello di potenza sonora garantito»: un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui alla parte 13 dell’allegato, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;
36)«volo a punto fisso (hovering)»: stazionamento in volo mantenendo la stessa posizione geografica;
37)«assembramenti di persone»: raduni di persone cui è impossibile disperdersi a causa dell’elevata densità dei presenti.

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