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Normativa

Art. 5 – Regolamento sulla cibersicurezza

By March 3, 2020No Comments

Art. 5 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 5 – Regolamento sulla cibersicurezza


Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione

L’ENISA contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione:

1)prestando assistenza e consulenza per lo sviluppo e la revisione delle politiche e della normativa dell’Unione nel campo della cibersicurezza e delle iniziative legislative e politiche settoriali che presentano una correlazione con le questioni relative alla cibersicurezza, in particolare fornendo un parere indipendente, analisi nonché svolgendo lavori preparatori;
2)assistendo gli Stati membri nell’attuazione uniforme delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di cibersicurezza, in particolare in relazione alla direttiva (UE) 2016/1148, anche emanando pareri e orientamenti, fornendo consigli e migliori pratiche su questioni quali la gestione del rischio, la segnalazione degli incidenti e la condivisione delle informazioni, e agevolando lo scambio di migliori pratiche tra le autorità competenti in materia;
3)assistendo gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nello sviluppo e nella promozione di politiche sulla cibersicurezza che sostengano la disponibilità generale o l’integrità del carattere fondamentale pubblico di una rete Internet aperta;
4)contribuendo ai lavori del gruppo di cooperazione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148, mettendo a disposizione le proprie competenze e fornendo assistenza;
5)sostenendo:
a) lo sviluppo e l’attuazione della politica dell’Unione nel settore dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, in particolare fornendo consulenza e emanando orientamenti tecnici e agevolando lo scambio di migliori pratiche tra le autorità competenti,
b) la promozione di un livello di sicurezza più elevato delle comunicazioni elettroniche, anche fornendo consulenza e competenze e agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti,
c) gli Stati membri nell’attuazione di aspetti specifici relativi alla cibersicurezza della politica e del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, anche fornendo su richiesta un parere al comitato europeo per la protezione dei dati;
6)sostenendo il riesame periodico delle attività politiche dell’Unione con la preparazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del relativo quadro giuridico per quanto riguarda:
a) le informazioni sulle notifiche degli incidenti degli Stati membri trasmesse dal punto di contatto unico al gruppo di cooperazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148;
b) le sintesi delle notifiche di violazioni della sicurezza o perdita di integrità ricevute dai prestatori di servizi fiduciari trasmesse dagli organismi di vigilanza all’ENISA, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
c) le notifiche relative a incidenti di sicurezza trasmesse dai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, trasmesse dalle autorità competenti all’ENISA, a norma dell’articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972.

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