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Normativa

Art. 8 – Regolamento Droni

By March 21, 2020No Comments

Art. 8 – Regolamento Droni

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Articolo 8 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo.

2.   Prima di immettere un prodotto sul mercato dell’Unione gli importatori si accertano che:

a)il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all’articolo 13;
b)il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica di cui all’articolo 17;
c)sul prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, laddove richiesto, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA e l’indicazione del livello di potenza sonora;
d)il prodotto sia corredato dei documenti previsti dall’articolo 6, paragrafi 7 e 8;
e)il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato, non immette il prodotto sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Se inoltre il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti.

3.   Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo Internet e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò è impossibile, tale informazione è apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

5.   Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 4.

6.   Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali e di terzi, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell’Unione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, gli importatori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.

8.   Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto e si accertano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

9.   A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con il presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

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