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Normativa

Articolo 36 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 11, 2020No Comments

Articolo 36 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 36 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi

1.   Qualora, dall’esame di una domanda secondo le procedure di cui ai capi III, IV e V, risulti che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, il sistema centrale ETIAS o l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente rilascia un’autorizzazione ai viaggi.

2.   In caso di dubbi in merito all’esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ha la possibilità, anche dopo un colloquio, di rilasciare un’autorizzazione ai viaggi con un indicatore volto a raccomandare alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea.

L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può aggiungere tale indicatore anche su richiesta di uno Stato membro consultato. Tale indicatore è visibile soltanto alle autorità di frontiera.

L’indicatore è eliminato automaticamente dopo che tali autorità hanno effettuato il controllo e hanno inserito la cartella di ingresso nell’EES.

3.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ha la possibilità di aggiungere un indicatore che segnali alle autorità di frontiera e alle altre autorità che hanno accesso ai dati del sistema centrale ETIAS che è stato valutato un riscontro positivo specifico emerso durante il trattamento della domanda e che è stato verificato che esso costituiva un falso riscontro positivo o che il trattamento manuale ha dimostrato che non vi era alcun motivo per rifiutare un’autorizzazione ai viaggi.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per istituire adeguate salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d’informazione e per definire le condizioni, i criteri e la durata dell’apposizione di un indicatore ai sensi del presente regolamento.

5.   L’autorizzazione ai viaggi è valida per tre anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato al momento della domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri.

6.   L’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso o di soggiorno.

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