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Normativa

Articolo 92 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 14, 2020#!31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:003831#31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:00-6Europe/Rome3131Europe/Rome202131 04pm31pm-31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:006Europe/Rome3131Europe/Rome2021312021Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200096098pmWednesday=2107#!31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:00Europe/Rome8#August 4th, 2021#!31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:003831#/31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:00-6Europe/Rome3131Europe/Rome202131#!31Wed, 04 Aug 2021 18:09:38 +0200+02:00Europe/Rome8#No Comments

Articolo 92 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 92 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Monitoraggio e valutazione

1.   eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del sistema d’informazione ETIAS rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell’ETIAS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi / benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2.   Entro il 10 aprile 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo del sistema d’informazione ETIAS, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale ETIAS, delle IUN e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le IUN. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’articolo 85.

Entro il 10 aprile 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo del sistema d’informazione ETIAS, Europol e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di preparazione all’attuazione del presente regolamento, che includa informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’articolo 85.

Una volta che lo sviluppo è completato, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.

3.   Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nel sistema d’informazione ETIAS.

4.   Due anni dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema d’informazione ETIAS, compresa la sua sicurezza, nonché dati statistici relativi all’elenco di controllo ETIAS secondo la procedura di riesame di cui all’articolo 35, paragrafi 5 e 6.

5.   Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’ETIAS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione dell’ETIAS e formula le necessarie raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale valutazione comprende:

a) l’interrogazione delle banche dati di Interpol SLTD e TDAWN attraverso l’ETIAS, comprese informazioni sul numero di riscontri positivi rispetto alle banche dati di Interpol, sul numero di autorizzazioni ai viaggi rifiutate a seguito di tali riscontri positivi e informazioni su eventuali problemi incontrati e, se del caso, una valutazione della necessità di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento;
b) i risultati conseguiti dall’ETIAS in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;
c) l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza dell’ETIAS e delle sue prassi di lavoro alla luce dei suoi obiettivi, mandato e compiti;
d) una valutazione della sicurezza dell’ETIAS;
e) le regole di esame ETIAS usate ai fini della valutazione del rischio;
f) l’impatto dell’elenco di controllo ETIAS, incluso il numero delle domande di autorizzazione ai viaggi rifiutate per motivi che abbiano tenuto conto di un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS;
g) l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’unità centrale ETIAS e le implicazioni finanziarie di una tale modifica;
h) l’impatto sui diritti fondamentali;
i) l’impatto sulle relazioni diplomatiche tra l’Unione e i paesi terzi coinvolti;
j) le entrate generate dai diritti per l’autorizzazione ai viaggi, i costi sostenuti in relazione allo sviluppo dell’ETIAS, le spese per il funzionamento dell’ETIAS, i costi sostenuti da eu-LISA, da Europol e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, nonché le eventuali entrate assegnate a norma dell’articolo 86;
k) l’uso dell’ETIAS a fini di contrasto sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo;
l) il numero di richiedenti convocati per un colloquio e la percentuale che tale numero rappresenta sul totale dei richiedenti, i motivi della richiesta di un colloquio, il numero di colloqui a distanza, il numero di decisioni a seguito delle quali l’autorizzazione ai viaggi è stata concessa, è stata concessa con l’apposizione di un indicatore o è stata rifiutata, il numero di richiedenti invitati a un colloquio che non si sono presentati nonché, se del caso, una valutazione della necessità di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

6.   Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA, all’unità centrale ETIAS e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7.   eu-LISA e l’unità centrale ETIAS comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni di cui al paragrafo 5.

8.   Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
c) il numero delle richieste di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto;
d) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a riscontri positivi;
e) il numero e il tipo di casi in cui è stata utilizzata la procedura d’urgenza di cui all’articolo 51, paragrafo 4, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori.

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo IX ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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