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Articolo 16 Regolamento SFDR – ESG

Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009


1.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.

 

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