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2000/31/CE

Articolo 3 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 3 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 3: Mercato interno – Direttiva sul commercio elettronico   1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione…

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Articolo 4 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 4 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 4: Principio dell’assenza di autorizzazione preventiva – Direttiva sul commercio elettronico   1. Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano…

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Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 5: Informazioni generali da fornire – Direttiva sul commercio elettronico 1. Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l’indirizzo geografico dove il prestatore…

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