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Art. 615 bis

Articolo 615 bis – Codice Penale

Articolo 615 bis – Codice Penale

Articolo 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata – Codice Penale   Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato,…

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