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Articolo 118 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 118 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 118: Rinuncia – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero. Torna all’indice

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