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Articolo 95 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 95 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 95: Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della…

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