Articolo 67-nonies Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Comunicazioni mediante telefonia vocale Torna all’indice 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l’identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all’inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:…
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