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Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 quater – Codice Penale

Art. 635 quater – Codice Penale

Articolo 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Codice Penale   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è…

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