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Informazioni generali obbligatorie

Articolo 7: Informazioni generali obbligatorie – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 7: Informazioni generali obbligatorie – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico

Articolo 7: Informazioni generali obbligatorie – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o…

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