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Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime

Articolo 22-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 22-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

Articolo 22-bis Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime Torna all’indice 1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri…

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