Articolo 20 Regolamento SFDR – ESG Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021. 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5,…
Articolo 19 Regolamento SFDR – ESG Valutazione 1. Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare: a) valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;…
Articolo 18 Regolamento SFDR – ESG Relazioni Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria….
Articolo 17 Regolamento SFDR – ESG Deroghe . Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi,…
Articolo 16 Regolamento SFDR – ESG Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 1. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui…
Articolo 15 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi 1. Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera f) della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’articolo…
Articolo 14 Regolamento SFDR – ESG Autorità competenti 1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità…
Articolo 13 Regolamento SFDR – ESG Comunicazioni di marketing 1. Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento. 2. Le…
Articolo 12 Regolamento SFDR – ESG Riesame delle informazioni comunicate 1. I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3, dell’articolo 5 o dell’articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata. 2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai…
Articolo 11 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche 1. Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue: a) per un prodotto finanziario di…
Articolo 10 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web 1. Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti: a) la descrizione delle caratteristiche ambientali…
Articolo 9 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali 1. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate: a) da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con…
Articolo 8 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale 1. Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi…
Articolo 7 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario 1. Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l’articolo 4, paragrafo 3 o 4, l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue: a) una spiegazione…
Articolo 6 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità 1. I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale: a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono…
Articolo 5 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità 1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web. 2. L’informativa di cui al paragrafo 1 è…
Articolo 4 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto 1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web: a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo…
Articolo 3 Regolamento SFDR – ESG Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità 1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti. 2. I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità…
Articolo 2 Regolamento SFDR – ESG Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «partecipante ai mercati finanziari»: a) un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto…
Articolo 1 Regolamento SFDR – ESG Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. Articolo precedente…