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Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata

Articolo 42 – Regolamento eIDAS

Articolo 42 – Regolamento eIDAS

Articolo 42: Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Una validazione temporale elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti: a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; b) si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e…

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