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Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate

Articolo 34 – Regolamento eIDAS

Articolo 34 – Regolamento eIDAS

Articolo 34: Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica. 2.   La Commissione può, mediante atti…

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