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sistemi aeromobili senza equipaggio

Art. 38 – Regolamento Droni

Art. 38 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 38 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Prodotto conforme che presenta un rischio 1.   1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente capo, presenti un rischio per la salute…

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Art. 37 – Regolamento Droni

Art. 37 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 37 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se, in esito alla procedura di cui all’articolo 36, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la…

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Art. 36 – Regolamento Droni

Art. 36 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 36 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura per i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale 1.   Se hanno preso provvedimenti a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti…

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Art. 35 – Regolamento Droni

Art. 35 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 35 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione 1.   Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione in conformità all’articolo 15, paragrafo 3,…

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Art. 34 – Regolamento Droni

Art. 34 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 34 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente capo sotto forma di gruppo settoriale di…

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Art. 33 – Regolamento Droni

Art. 33 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 33 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. Torna all’indice

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Art. 32 – Regolamento Droni

Art. 32 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 32 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica: a) di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un’approvazione…

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Art. 31 – Regolamento Droni

Art. 31 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati Gli organismi notificati provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le loro decisioni. Torna all’indice

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Art. 30 – Regolamento Droni

Art. 30 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato. 2.   Le valutazioni della conformità sono effettuate…

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Art. 29 – Regolamento Droni

Art. 29 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 29 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Contestazione della competenza degli organismi notificati 1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del…

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Art. 28 – Regolamento Droni

Art. 28 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 28 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Modifiche delle notifiche 1.   Se l’autorità notificante ha accertato o è stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 22 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende…

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Art. 27 – Regolamento Droni

Art. 27 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 27 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. 2.   Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti…

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Art. 26 – Regolamento Droni

Art. 26 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 26 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura di notifica 1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 22. 2.   Esse notificano gli organismi di valutazione della conformità alla…

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Art. 25 – Regolamento Droni

Art. 25 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Domanda di notifica 1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito. 2.   La domanda di notifica è corredata di una descrizione delle attività…

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Art. 24 – Regolamento Droni

Art. 24 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 24 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un’affiliata, si accerta che il subappaltatore o l’affiliata soddisfino i requisiti di cui…

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Art. 23 – Regolamento Droni

Art. 23 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 23 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Presunzione di conformità degli organismi notificati Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati…

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Art. 22 – Regolamento Droni

Art. 22 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 22 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti relativi agli organismi notificati 1.   Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2.   L’organismo di valutazione della conformità è istituito…

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Art. 21 – Regolamento Droni

Art. 21 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 21 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo…

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Art. 20 – Regolamento Droni

Art. 20 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 20 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti relativi alle autorità di notifica 1.   L’autorità di notifica: a) è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità; b) è organizzata e gestita in modo che…

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Art. 19 – Regolamento Droni

Art. 19 – Regolamento Droni

Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli…

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