{"id":12311,"date":"2020-06-24T08:06:31","date_gmt":"2020-06-24T06:06:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/?p=12311"},"modified":"2020-06-17T10:45:53","modified_gmt":"2020-06-17T08:45:53","slug":"intercettazioni-trojan-horse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2020\/intercettazioni-trojan-horse\/","title":{"rendered":"I trojan horse nelle intercettazioni: il sottile equilibrio tra diritto alla privacy ed esigenze investigative"},"content":{"rendered":"<h2>I trojan horse nelle intercettazioni: il sottile equilibrio tra diritto alla privacy ed esigenze investigative<\/h2>\n<h5>di Mattia Caiazza<\/h5>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 27 febbraio scorso, pochi giorni prima che avesse inizio il lockdown dovuto all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19, \u00e8 stata approvata la legge sulle intercettazioni che ha convertito il d.l. 161\/2019; l\u2019obiettivo espresso di questo intervento normativo \u00e8 quello di \u201cpotenziare le intercettazioni come strumento d\u2019indagine ma nel contempo garantire una difesa solida della privacy\u201d come allora dichiarato dal Ministro della Giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le principali novit\u00e0 che sono state apportate rispetto al testo del 2017 vi \u00e8 quella della necessit\u00e0 da parte del pubblico ministero di decidere sulla rilevanza delle conversazioni o dei dati raccolti tramite gli strumenti informatici utilizzati; \u00e8 quindi la pubblica accusa a determinare quali intercettazioni, tra quelle raccolte, sono rilevanti e hanno valore probatorio rispetto al capo d\u2019accusa, e solo in seguito anche il Giudice per le indagini preliminari si pronuncer\u00e0 su di esse. Il pubblico ministero, ai sensi del nuovo dettato normativo, dovrebbe peraltro prestare pi\u00f9 attenzione ai contenuti del materiale che decide di inserire nel fascicolo d\u2019indagine poich\u00e9 questo non potr\u00e0 contenere espressioni lesive della reputazione delle persone o comunque riguardanti dati sensibili, a meno che anch\u2019esse non siano rilevanti per l\u2019indagine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste intercettazioni possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi e per reati diversi rispetto a quelli per le quali sono state disposte, a patto che risultino essenziali per la prova di tali reati e che si tratti di reati per i quali \u00e8 possibile avvalersi delle intercettazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda notevole novit\u00e0 introdotta riguarda le ipotesi in cui \u00e8 possibile utilizzare i c.d. \u201ctrojan horse\u201d per captare informazioni dal telefono cellulare della persona indagata: se in precedenza era possibile farlo solamente nelle indagini riguardanti reati molto gravi, ora possono impiegarsi questi software anche in reati contro la pubblica amministrazione commessi da incaricati di pubblico servizio e pubblici ufficiali se puniti con una pena superiore ai cinque anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le informazioni captate tramite trojan sono equiparabili in tutto e per tutto a delle intercettazioni ambientali, in quanto trasformano il telefono della persona sul quale sono installati in una vera e propria cimice portatile, con possibilit\u00e0 di captare ogni tipo di conversazione tra coloro che si trovano nei pressi dell\u2019apparecchio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019impiego di tali trojan \u00e8 sottoposto a regole restrittive: possono essere utilizzati solo software ritenuti conformi a determinati requisiti tecnici stabiliti con decreto dallo stesso Ministro della Giustizia, che vanno peraltro specificatamente indicati nel verbale delle operazioni, con il luogo &#8211; se conosciuto &#8211; in cui sono avvenute le conversazioni oggetto dell\u2019intercettazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta raccolti, i dati verranno conservati in un archivio digitale che si trova sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica[1]; quest\u2019ultimo sar\u00e0 quindi responsabile e dovr\u00e0 garantire la segretezza della documentazione contenuta nell\u2019archivio, soprattutto quella riguardante tutte quelle intercettazioni ritenute non rilevanti per l\u2019indagine ma che possono comunque contenere informazioni sulle persone coinvolte. Rimane compito del Procuratore anche quello di regolare l\u2019accesso all\u2019archivio da parte dei soggetti autorizzati a richiedere copie o consultare la documentazione contenuta quali il giudice, il pubblico ministero i difensori e gli ausiliari autorizzati di questi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai difensori \u00e8 infatti consentito ascoltare le registrazioni sfruttando gli specifici apparecchi dell\u2019archivio e portandosi in loco dove sono allestite delle apposite stanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basandoci su una lettura puramente letterale dettato normativo, sembrerebbe che le esigenze di tutela della privacy e quelle investigative siano ben bilanciate da accorgimenti e restrizioni riguardo coloro che possono accedere alle informazioni raccolte con le intercettazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va tenuto per\u00f2 ben presente che utilizzare uno strumento quale i trojan per accedere alle informazioni, proprio per le loro caratteristiche specifiche dello strumento, pu\u00f2 portare a conseguenze imprevedibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio lampante \u00e8 stato il caso del trojan Exodus, sviluppato dalla societ\u00e0 calabrese E-surv e che nel 2018 \u00e8 stato adottato dalla stragrande maggioranza delle procure italiane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Venne poi alla luce[2] che il trojan era installato su circa mille dispositivi di cittadini totalmente estranei a qualsivoglia tipo di indagine, dal momento che si trovava all\u2019interno di una ventina di applicazioni diffuse tramite Google Play. Vennero quindi raccolti i dati personali, le conversazioni telefoniche e di messaggistica di persone per le quali non vi era la necessit\u00e0 (n\u00e9 l\u2019autorizzazione) ad agire in quel senso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma al di l\u00e0 dell\u2019aspetto puramente tecnico di questi metodi d\u2019intercettazione, un altro grosso rischio per il diritto alla privacy \u00e8 rappresentato dalla possibilit\u00e0 che la stampa pubblichi le intercettazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Caso emblematico \u00e8 quello che vede recentemente coinvolto un ex consigliere del CSM. L\u2019inchiesta per corruzione a suo carico, condotta dalla procura di Perugia, \u00e8 stata svolta principalmente proprio tramite l\u2019installazione di un trojan nel suo cellulare, che ha permesso quindi di accedere a tutte le telefonate, i messaggi e le chat WhatsApp che sono state quindi acquisite dalla pubblica accusa. Molte di queste conversazioni sono state poi diffuse dalla stampa nonostante non fossero pi\u00f9 rilevanti ai fini dell\u2019indagine, in quanto le accuse per corruzione in atti giudiziari (capo d\u2019imputazione per il quale erano state disposte originariamente le suddette intercettazioni) non erano pi\u00f9 presenti nel capo d\u2019accusa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta chiaro come le intercettazioni acquisite tramite un metodo cos\u00ec invasivo e indiscriminato possano portare a conseguenze dannose per la privacy non solo di colui che \u00e8 direttamente sotto indagine, ma anche di tutti coloro che entrano in contatto con un soggetto indagato e che nulla hanno a che fare con un (possibile) reato, ma le cui personali conversazioni entrano a far parte delle intercettazioni d\u2019indagine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 facile intuire l\u2019utilit\u00e0 che uno strumento come un software spyware abbia per le attivit\u00e0 d\u2019indagine, soprattutto oggi in cui la quasi totalit\u00e0 delle conversazioni passano attraverso un telefono cellulare; dall\u2019altra parte, c\u2019\u00e8 da riflettere circa l\u2019invasivit\u00e0 dello strumento che consente di accedere ad ogni singolo contenuto all\u2019interno del dispositivo, e dunque all\u2019intera vita digitale della persona oggetto di intercettazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel bilanciare le esigenze investigative con il diritto alla privacy, l\u2019impressione \u00e8 che sempre pi\u00f9 spesso l\u2019ago della bilancia venga fatto pendere a favore delle (sacrosante) esigenze investigative, con sacrificio della riservatezza individuale; ci\u00f2, \u00e8 dimostrato di recente anche da una sentenza della Suprema Corte, che ha dichiarato ammissibili come prove atipiche ai sensi dell\u2019art. 189 c.p.p., le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio[3]; nello specifico, registrazioni video acquisite sulla tromba delle scale di un condominio all\u2019interno del quale erano ubicati anche degli uffici aperti al pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se da un lato \u00e8 vero che l\u2019utilizzo di questo metodo d\u2019intercettazione \u00e8 limitato a determinate categorie di reati &#8211; e quindi non trova una cos\u00ec grande diffusione &#8211; dall\u2019altro si osserva come una possibile dilatazione del novero reati che ne consentono l\u2019utilizzo sarebbe invece in grado di creare dei gravi rischi per il rispetto della privacy che difficilmente renderebbe l\u2019intrusione dello Stato nella vita di un individuo giustificabile.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Precedentemente le intercettazioni venivano tenute nell\u2019archivio riservato presso l\u2019ufficio del Pubblico Ministero<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] L\u2019informazione fu diffusa dall\u2019organizzazione no profit Security Without Borders, nel corso di un&#8217;inchiesta fatta in collaborazione con la rivista Motherboard<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 13 novembre 2019 \u2013 7 febbraio 2020, n. 5253<\/p>\n<hr \/>\n<p>Autore:<\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/platform.linkedin.com\/badges\/js\/profile.js\" async defer><\/script><\/p>\n<div class=\"LI-profile-badge\" data-version=\"v1\" data-size=\"large\" data-locale=\"it_IT\" data-type=\"horizontal\" data-theme=\"light\" data-vanity=\"mattia-caiazza-3a8644158\"><a class=\"LI-simple-link\" href=\"https:\/\/it.linkedin.com\/in\/mattia-caiazza-3a8644158?trk=profile-badge\">Mattia Caiazza<\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I trojan horse nelle intercettazioni: il sottile equilibrio tra diritto alla privacy ed esigenze investigative di Mattia Caiazza Il 27 febbraio scorso, pochi giorni prima che avesse inizio il lockdown dovuto all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19, \u00e8 stata approvata la legge sulle intercettazioni che ha convertito il d.l. 161\/2019; l\u2019obiettivo espresso di questo intervento normativo \u00e8 quello di \u201cpotenziare le intercettazioni&#8230;<\/p>","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[218,193,7],"tags":[3046,3044,3045,6,3047,3048,1096,3043],"class_list":{"0":"post-12311","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-cybersecurity-cybercrime","7":"category-diritti-umani","8":"category-privacy-gdpr","9":"tag-indagini","10":"tag-intercettazioni","11":"tag-investigazioni","12":"tag-privacy","13":"tag-pubblica-accusa","14":"tag-pubblico-ministero","15":"tag-reati","16":"tag-trojan-horse"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9mmVo-3cz","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack-related-posts":[{"id":5430,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2018\/art-5-proposta-di-regolamento-e-privacy\/","url_meta":{"origin":12311,"position":0},"title":"Art. 5 &#8211; Proposta di Regolamento e-Privacy","author":"CyberLaws","date":"October 11, 2018","format":"quote","excerpt":"","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":15036,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2025\/sicurezza-e-privacy-online-come-ci-tutela-la-legge\/","url_meta":{"origin":12311,"position":1},"title":"Sicurezza e privacy online: come ci tutela la legge?","author":"CyberLaws Europe","date":"May 27, 2025","format":false,"excerpt":"Viviamo in un\u2019epoca in cui la vita quotidiana si intreccia costantemente con il mondo digitale. 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