{"id":12475,"date":"2020-10-12T07:45:38","date_gmt":"2020-10-12T05:45:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/?p=12475"},"modified":"2020-10-10T21:05:06","modified_gmt":"2020-10-10T19:05:06","slug":"modello-organizzativo-rischi-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2020\/modello-organizzativo-rischi-privacy\/","title":{"rendered":"Il modello organizzativo per la gestione dei rischi in ambito IT"},"content":{"rendered":"<h2>Il modello organizzativo per la gestione dei rischi<\/h2>\n<h3>Tra centralizzazione e decentralizzazione del controllo<\/h3>\n<h5>di <strong>Carlo A.M. Corazzini<\/strong> e <strong>Giulia M. Amato<\/strong><\/h5>\n<hr>\n<p style=\"text-align: justify\">Una corretta gestione del rischio si traduce, in termini funzionali, nella necessit\u00e0 di adottare specifiche misure di tipo tecnico e predisporre un adeguato sistema di presidi e punti di controllo per la gestione e mitigazione dei rischi IT e relativi alla protezione dei dati personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La predisposizione di un modello organizzativo, per\u00f2, non pu\u00f2 prescindere da un\u2019attenta valutazione (da condursi secondo un approccio c.d. \u201cricorsivo\u201d) dell\u2019organizzazione, dei <em>process owner<\/em> e dei processi aziendali esposti a rischio, attesa la necessit\u00e0 che ogni modello sia \u201critagliato\u201d sulla specifica realt\u00e0 organizzativa in cui \u00e8 destinato ad essere implementato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">In questa sede, pertanto, ci soffermeremo, seppur a grandi linee e senza alcuna pretesa di esaustivit\u00e0, sulle possibili configurazioni dei modelli organizzativi diffusi in ambito IT e Privacy per cercare di fornire una breve panoramica dei vantaggi\/limiti dei modelli maggiormente diffusi nella prassi.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\">1. La funzione dei modelli organizzativi nel vigente quadro normativo in ambito IT<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">La Direttiva (UE) 2016\/1148 (\u201c<strong>Direttiva NIS<\/strong>\u201d), il D.L. n. 105\/2019, il Regolamento (UE) 2016\/679 (\u201c<strong>GDPR<\/strong>\u201d) e il D.lgs. 196\/2003 (\u201c<strong>Codice Privacy<\/strong>\u201d) costituiscono il \u201cframework\u201d normativo di base da tenere in considerazione nel momento in cui si affrontano i temi connessi alla <em>Security &amp; Data Protection<\/em> in senso lato e che, per una corretta gestione del rischio, richiedono la predisposizione di adeguate misure di sicurezza sotto il profilo sia tecnico che organizzativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Per quanto di interesse in questa sede, occorre ricordare che la necessit\u00e0 di predisporre misure organizzative a presidio degli interessi tutelati costituisce il comune denominatore delle norme sopra richiamate. Si pensi, ad esempio, all\u2019obbligo imposto dalla Direttiva NIS (art. 12)<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> per gli Operatori di Servizi Essenziali (\u201cOSE\u201d), i quali sono tenuti ad adottare misure organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi o di <em>policy<\/em> per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici. Sulla stessa linea si pone anche il D.L. 105\/2019 (art. 1, co. 3)<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, convertito con modificazioni dalla L. n. 133\/2019, che impone l\u2019adozione di misure riguardanti la struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza o le politiche di gestione del rischio. In ambito privacy, infine, il GDPR (artt. 24, 25 e 32<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>) e, in particolare, l\u2019art 2-<em>quaterdecies<\/em> del Codice Privacy attribuiscono al titolare del trattamento, sotto la propria responsabilit\u00e0 e nell\u2019ambito del proprio assetto organizzativo, il potere di attribuire ai soggetti coinvolti nei processi aziendali specifici compiti e funzioni connesse al trattamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mutuando un concetto cardine della normativa privacy, \u00e8 possibile sostenere che una corretta ed effettiva gestione dei rischi in tali ambiti implica, nel rispetto del principio di <em>accountability<\/em>, un\u2019attenta analisi degli aspetti tecnici e la predisposizione di adeguate misure sotto il profilo organizzativo. L\u2019adozione delle misure organizzative, infatti, \u00e8 di rilevanza centrale in quanto consente di sfruttare e, al tempo stesso, preservare l\u2019utilit\u00e0 delle misure tecniche implementate e impedisce \u2013 o quantomeno contiene \u2013 il rischio di errori che possano esporre i sistemi a vulnerabilit\u00e0 (es. dovuti al c.d. \u201cfattore umano\u201d), pur in presenza di misure di sicurezza tecnicamente ineccepibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Nell\u2019ottica dell\u2019<em>accountability<\/em>, quindi, si comprende l\u2019importanza di formalizzare e documentare tutti gli adempimenti e le attivit\u00e0 preordinate alla protezione degli interessi oggetto di tutela normativa (es. protezione e integrit\u00e0 dei sistemi, riservatezza, tutela e garanzia dei servizi essenziali, ecc.). Da qui la necessit\u00e0 di costruire e formalizzare un sistema organizzativo, misura di sicurezza di base per consentire alle organizzazioni di: (i) monitorare in maniera ricorsiva gli ambiti di rischio sottesi a un determinato processo; (ii) adottare tutte le misure necessarie e\/o adeguate per la mitigazione dei rischi rilevati e, in caso di controlli, (iii) dimostrare le valutazioni condotte, le misure adottate e la loro verificabilit\u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019adozione di un modello organizzativo, con individuazione di ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti, pertanto, ha la funzione di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>preservare l\u2019utilit\u00e0 delle misure tecniche adottate a presidio dei trattamenti e\/o dei sistemi informatici utilizzati;<\/li>\n<li>definire una \u201cgriglia delle responsabilit\u00e0\u201d dei soggetti preposti alla gestione di un determinato processo aziendale (misura fondamentale per l\u2019individuazione degli attori di processo e dei punti di controllo a presidio dei rischi di tipo tecnico-tecnologico);<\/li>\n<li>fornire ai predetti soggetti le istruzioni necessarie per preservare la sicurezza dei trattamenti e il rispetto della normativa applicabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019adozione di un modello organizzativo, dunque, rappresenta una decisione operativa e manageriale che postula approfondite valutazioni circa il contesto organizzativo, le risorse umane ed economiche disponibili ed effettivamente destinabili alla gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile, nonch\u00e9 degli impatti e dei rischi connessi ai servizi offerti dall\u2019azienda sugli interessi protetti dalla normativa sopra richiamata.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\">2. Tipologie di modelli organizzativi<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Fatte le brevi premesse di cui sopra, occorre ora chiedersi quali siano le direttrici \u201ccomuni\u201d che le organizzazioni devono tenere in considerazione per dotarsi di un modello organizzativo deputato alla gestione dei rischi in ambito IT\/Privacy, atteso che esse sono tenute a dotarsi di un\u2019adeguata regolamentazione interna \u201critagliata\u201d sulla propria struttura organizzativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Allo stato, non esistono modelli \u201cpreconfezionati\u201d e, quindi, non \u00e8 possibile individuare un approccio univoco alla tematica in considerazione delle molteplici configurazioni possibili delle strutture interne delle organizzazioni, anche se utili indicazioni a tal fine si possono trarre dagli standard maggiormente accreditati in materia (tra cui, a mero titolo esemplificativo, standard ISO 9001, ISO 27001, ISO 29134, Linee Guida NIST<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, ecc.). Ci\u00f2 posto, \u00e8 per\u00f2 possibile individuare i \u201ctratti\u201d comuni dei modelli maggiormente diffusi nella prassi, da individuarsi nell\u2019accentramento\/decentramento del sistema di controllo interno. Per questo motivo, verranno analizzati di seguito le seguenti tipologie di modelli: (i) centralizzato; (ii) con delega diffusa; e (iii) con delega accentrata.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify\">2.1&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il modello centralizzato<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify\">Il modello centralizzato si caratterizza per l\u2019assenza di deleghe operative interne. Ci\u00f2 implica che la responsabilit\u00e0 di tutti gli adempimenti rimangono in capo al vertice aziendale, da individuarsi negli organi che esercitano la responsabilit\u00e0 operativa e gestionale dell\u2019ente in base all\u2019ordinamento societario (Atto costitutivo e Statuto) e quindi, in prima battuta, nel Consiglio di Amministrazione (\u201cCdA\u201d), nel suo Presidente e\/o nell\u2019Amministratore Delegato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Occorre fare presente come questo modello \u00e8 utilizzato nella prassi all\u2019interno di organizzazioni caratterizzate da una struttura semplice (come <em>start-up<\/em> e PMI) in cui il vertice aziendale interviene nell\u2019ambito di tutti i processi interni in qualit\u00e0 di <em>process owner<\/em>, essendovi direttamente coinvolto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Con riferimento alle organizzazioni complesse, l\u2019adozione di un modello centralizzato porta con s\u00e9 alcuni svantaggi, in <em>primis<\/em> la concentrazione di responsabilit\u00e0 e attivit\u00e0 prettamente operative in capo al vertice aziendale, la cui posizione non sempre gli consente di gestire efficacemente i molteplici adempimenti richiesti dalla normativa in materia (es. valutazione dei rischi, valutazioni delle misure tecniche necessarie, approvazione e svolgimento delle DPIA, ecc.). Tali caratteristiche mostrano la tendenziale inefficacia di tale modello per le organizzazioni strutturate, in quanto non consentirebbe un\u2019adeguata formalizzazione delle responsabilit\u00e0 dei soggetti che, di fatto, operano sotto l\u2019autorit\u00e0 del vertice aziendale, determinando cos\u00ec una minore tenuta del modello in caso di ispezioni o controlli da parte delle Autorit\u00e0 competenti e, per l\u2019effetto, una maggiore esposizione al rischio di sanzioni.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify\">2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il modello con delega diffusa<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify\">Ferma la titolarit\u00e0 formale degli adempimenti richiesti dalla Direttiva NIS, D.L. 105\/2019 e dalla normativa privacy in capo al vertice aziendale, il modello con delega diffusa si caratterizza per il conferimento di plurime deleghe di funzioni ai responsabili delle aree\/funzioni aziendali a cui i delegati sono preposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019adozione di un siffatto modello consente di raggiungere il massimo livello di decentramento operativo, conferendo al contempo ai delegati una maggiore autonomia gestionale sotto il profilo degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile (fatta comunque salva l\u2019imputabilit\u00e0 di questi ultimi all\u2019organizzazione nel suo complesso). Facendo ricorso al meccanismo della delega di funzioni, tale modello consente una precisa formalizzazione dei compiti attribuiti <em>de facto<\/em> ai singoli attori di processo (ad esempio, attraverso il c.d. \u201csistema RACI\u201d<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>), con conseguente maggiore responsabilizzazione di questi ultimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Il conferimento di una pluralit\u00e0 di deleghe operative, per\u00f2, richiede l\u2019adozione di un adeguato sistema di controllo e monitoraggio per far fronte alle difficolt\u00e0 di coordinamento sottese allo stratificarsi dei livelli di responsabilit\u00e0, il che potrebbe determinare a una minore efficienza dei processi e dell\u2019operativit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Le motivazioni che conducono, nella prassi, ad adottare tale configurazione, risiedono di norma nella mancanza di una struttura di coordinamento interno (come una funzione e\/o un ufficio dedicati) che presieda e\/o a cui siano conferite potest\u00e0 decisionali in ordine alle scelte operative riguardanti gli adempimenti richiesti dalla normativa di volta in volta presa in considerazione.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify\">2.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il modello con delega accentrata<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify\">Il modello con delega accentrata, ferma anche in questo caso la titolarit\u00e0 degli adempimenti in capo agli organi di vertice (CdA, Presidente, AD, ecc.), si caratterizza per la presenza di un unico delegato a cui il vertice aziendale conferisce precise responsabilit\u00e0 e funzioni attraverso specifica procura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tale modello (maggiormente diffuso nella prassi e, in particolare, all\u2019interno di strutture fortemente articolate) si pone come soluzione mediana tra il modello centralizzato e quello con delega diffusa in quanto:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>consente di far coincidere, salvo casi particolari, il centro di imputazione decisionale con il soggetto che, <em>de facto<\/em>, presiede e coordina gli adempimenti richiesti dalla normativa di volta in volta applicabile, con conseguente possibilit\u00e0 di ridurre le criticit\u00e0 rilevate al precedente <a href=\"#_Il_modello_centralizzato\">2.1<\/a>;<\/li>\n<li>presuppone la creazione di un unico centro decisionale che riferisce e si coordina direttamente con il vertice aziendale, con conseguente riduzione delle problematiche di duplicazione delle responsabilit\u00e0 e di coordinamento illustrate al precedente <a href=\"#_Il_modello_con\">2.2<\/a>;<\/li>\n<li>consente, nel rispetto del principio di <em>accountability<\/em>, una pi\u00f9 efficace formalizzazione dei ruoli, delle responsabilit\u00e0 e degli adempimenti operativi di tutti i soggetti operanti sotto l\u2019autorit\u00e0 di una specifica struttura o del vertice aziendale a seconda dell\u2019organigramma adottato.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">La creazione di siffatto modello postula sovente anche la creazione di un ufficio <em>compliance<\/em>, con risorse specificamente dedicate, che supporti il delegato e coordini le singole aree\/funzioni aziendali nella gestione degli adempimenti operativi impattanti sotto il profilo della sicurezza e\/o della protezione dei dati personali a beneficio, in ultima analisi, dell\u2019intera operativit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\">3. Osservazioni conclusive<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Come visto, la definizione di un modello organizzativo per una corretta gestione dei rischi in ambito IT\/Privacy impone alle organizzazioni di svolgere specifici <em>assessment<\/em> preordinati ad individuare gli attori di processo, le caratteristiche principali dei processi e le misure finalizzate a prevenire e\/o mitigare i rischi (normativi e tecnologici) ad essi sottesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fatta salva la necessit\u00e0 di procedere secondo una logica \u201ccaso per caso\u201d, dall\u2019analisi dei modelli maggiormente diffusi nella prassi sembra che sia tendenzialmente da privilegiare un approccio basato sul c.d. \u201cmodello con delega accentrata\u201d, in quanto consente di beneficiare delle potenzialit\u00e0 sottese all\u2019istituto della delega di funzioni e, per l\u2019effetto, realizzare un ampio decentramento operativo-gestionale anche per mezzo di uffici\/strutture <em>ad hoc<\/em> (es. ufficio <em>compliance<\/em>) a supporto dell\u2019operativit\u00e0 e del vertice aziendale.<\/p>\n<hr>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Art. 12 \u201c<em>Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Art. 1, co. 3 \u201c<em>Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell&#8217;Unione europea, relativi alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza; alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio; alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza; alla protezione fisica e logica e dei dati; all&#8217;integrit\u00e0 delle reti e dei sistemi informativi; alla gestione operativa, ivi compresa la continuit\u00e0 del servizio, monitoraggi, test e controlli; alla formazione e consapevolezza; all&#8217;affidamento di forniture ICT, mediante definizione di caratteristiche e requisiti standard ed eventuali limiti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Art. 32, co. 1, lett. d) \u201c<em>il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l&#8217;efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento<\/em>\u201d e co. 4 \u201c<em>Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno s\u00ec che chiunque agisca sotto la loro autorit\u00e0 e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non \u00e8 istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <em>National Institute of Standards and Technology<\/em>, agenzia del governo degli Stati Uniti che agenzia che si occupa della gestione e della definizione di standard comuni per le tecnologie utilizzati nell\u2019ambito dei singoli Stati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Il sistema RACI permette di creare una \u201cmatrice di allocazione delle responsabilit\u00e0\u201d, permettendo cos\u00ec una corretta allocazione di compiti, ruoli e responsabilit\u00e0 e un\u2019agevole individuazione delle linee di riporto. La definizione e l\u2019allocazione dei ruoli si basa su quattro macro-categorie:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">\u201cResponsible\u201d: colui che esegue ed assegna l\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">\u201cAccountable\u201d: colui che ha la responsabilit\u00e0 sul risultato dell\u2019attivit\u00e0 e deve essere univocamente individuato;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">\u201cConsulted\u201d: la persona che aiuta e collabora con il Responsabile per l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">\u201cInformed\u201d: colui che deve essere informato al momento dell\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il modello organizzativo per la gestione dei rischi Tra centralizzazione e decentralizzazione del controllo di Carlo A.M. Corazzini e Giulia M. Amato Una corretta gestione del rischio si traduce, in termini funzionali, nella necessit\u00e0 di adottare specifiche misure di tipo tecnico e predisporre un adeguato sistema di presidi e punti di controllo per la gestione e mitigazione dei rischi IT&#8230;<\/p>","protected":false},"author":81,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7],"tags":[3127,3130,3131,3129,6,570,3128],"class_list":{"0":"post-12475","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-privacy-gdpr","7":"tag-gestione-del-rischio","8":"tag-modelli-organizzativi","9":"tag-modello","10":"tag-modello-organizzativo","11":"tag-privacy","12":"tag-rischi","13":"tag-risk-management"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9mmVo-3fd","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack-related-posts":[{"id":9000,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/il-set-documentale-privacy-tra-must-have-e-nice-to-have\/","url_meta":{"origin":12475,"position":0},"title":"Il set documentale privacy, tra must-have e nice-to-have","author":"Giuseppe Marinelli","date":"April 23, 2019","format":false,"excerpt":"Il set documentale privacy, tra must-have e nice-to-have di Giuseppe Marinelli Il nuovo sistema di gestione della privacy, tra tutela dell\u2019interessato ed accountability del titolare A circa un anno dall\u2019entrata in vigore del Regolamento Europeo UE 2016\/679 (sin d\u2019ora Regolamento o GDPR) non pare siano stati superati gli ostacoli interpretativi\u2026","rel":"","context":"In &quot;Privacy &amp; GDPR&quot;","block_context":{"text":"Privacy &amp; GDPR","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/privacy-gdpr\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":5846,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/le-misure-di-sicurezza-tra-gdpr-e-iso-27001\/","url_meta":{"origin":12475,"position":1},"title":"Le misure di sicurezza tra GDPR e ISO 27001","author":"Raffaele Riccio","date":"January 9, 2019","format":false,"excerpt":"Le misure di sicurezza tra GDPR e ISO 27001 Due normative a confronto e i possibili scenari prospettabili di Raffaele Riccio GDPR e sicurezza dei dati personali L\u2019attuale normativa europea in materia di protezione dei dati personali pone ai Titolari e ai Responsabili del trattamento dei dati numerosi adempimenti, molti\u2026","rel":"","context":"In &quot;Cybercrime &amp; Cybersec&quot;","block_context":{"text":"Cybercrime &amp; Cybersec","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/cybersecurity-cybercrime\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":5965,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/bring-your-own-device-gdpr\/","url_meta":{"origin":12475,"position":2},"title":"BYOD e protezione dei dati personali","author":"Federica Boccucci","date":"January 28, 2019","format":false,"excerpt":"BYOD e protezione dei dati personali La gestione dei devices personali e la protezione dei dati in essi contenuti di Federica Boccucci Oggi, nelle realt\u00e0 aziendali - specialmente di piccole dimensioni - non \u00e8 infrequente che i dipendenti utilizzino dispositivi personali, quali smarphone, tablet e pc portatili, come strumenti a\u2026","rel":"","context":"In &quot;Data Security&quot;","block_context":{"text":"Data Security","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/data-security\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":1458,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2017\/gdpr-banche-finanza\/","url_meta":{"origin":12475,"position":3},"title":"GDPR: le innovazioni in materia bancaria","author":"Antonella Sergi","date":"December 19, 2017","format":false,"excerpt":"GDPR: le innovazioni in materia bancaria I principali cambiamenti che l\u2019entrata in vigore della nuova normativa privacy comporter\u00e0 per gli istituti di credito europei di Antonella Sergi Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il c.d. 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