{"id":3231,"date":"2018-06-01T08:30:15","date_gmt":"2018-06-01T06:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/?p=3231"},"modified":"2019-02-28T16:54:40","modified_gmt":"2019-02-28T15:54:40","slug":"diffamazione-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2018\/diffamazione-online\/","title":{"rendered":"La diffamazione online"},"content":{"rendered":"<h3><span style=\"color: #000000;\">La\u00a0diffamazione\u00a0online<\/span><\/h3>\n<h4><span style=\"color: #000000;\">Implicazioni giuridiche della condotta diffamatoria su Internet<\/span><\/h4>\n<h5><span style=\"color: #000000;\">di Riccardo Giacobbi<\/span><\/h5>\n<hr \/>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Introduzione<\/em><\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proferire affermazioni, diffondere immagini <em>online\u00a0<\/em>denigratorie e lesive della reputazione altrui \u00e8 reato.\u00a0Il terzo comma dell\u2019<strong>art. 595 c.p<\/strong>. prevede, tra le varie modalit\u00e0 di realizzazione del reato in esame, anche quella compiuta \u201c<em>con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0<\/em>\u201d [1].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come a voler scoperchiare il Vaso di Pandora.\u00a0Difatti, accedono all\u2019ambito applicativo della fattispecie <em>contra legem<\/em>, veicolati dal detto passaggio normativo, un\u2019infinita serie di comportamenti e modalit\u00e0: un <em>post\u00a0<\/em>su Facebook, un commento su Instagram, una recensione su TripAdvisor, un contributo in un forum, un messaggio inviato ad una <em>mailing list\u00a0<\/em>o in un c.d. \u201cgruppo\u201d su WhatsApp o, ancora, un passaggio informativo su Wikipedia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attribuire una falsit\u00e0 ovvero apostrofare con improperi per il tramite di internet colpisce il <em>corpus\u00a0<\/em>virtuale [2] che costituisce oggigiorno ciascuna persona del mondo contemporaneo, fisica o giuridica che sia, e conseguentemente, ne compromette la proiezione nel mondo reale: immagine, reputazione, onore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sorvolando su interessanti ma inconferenti elucubrazioni di natura sociologica, antropologica, economica e finanche culturale, l\u2019odierna rilevanza (in alcuni casi, priorit\u00e0, si pensi alla c.d. <strong><em>web reputation\u00a0<\/em><\/strong>di una societ\u00e0 o di un personaggio pubblico) dell\u2019identit\u00e0 digitale di un soggetto presenta implicazioni di ordine giuridico di estrema salienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peculiarit\u00e0 soggettive a parte, si consideri allora la portata diffusiva, nelle varie ubicazioni della rete, del dato <em>inveritiero\u00a0<\/em>o dell\u2019insulto, in grado, <em>dopato\u00a0<\/em>dal contesto telematico, di ingenerare danni ingenti e &#8211; altro aspetto importante &#8211; <strong>duraturi<\/strong>. Per tali ragioni, giurisprudenza e dottrina sono addivenute a qualificare la rete internet quale <em>tertium genus\u00a0<\/em>tra la stampa e gli altri mezzi di pubblicit\u00e0: l\u2019elemento oggettivo della pluralit\u00e0 dei destinatari \u00e8, dunque, da considerarsi <em>in re ipsa<\/em>, naturalmente sino a prova contraria [3].<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><em><strong><span style=\"color: #333333;\">La condotta<\/span><\/strong><\/em><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019utente che insulta, con un commento ad un <em>post\u00a0<\/em>su un <em>social network<\/em>, dinanzi agli altri iscritti, va incontro, eventualmente, a rimozione del contributo e <em>ban\u00a0<\/em>dalla piattaforma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finisce qui? Sebbene l\u2019internauta medio possa ritenere che sia cos\u00ec, interpretando il mondo virtuale alla pari di un gioco, con regole <em>ad hoc\u00a0<\/em>e conseguenze solo virtuali, la risposta \u00e8 negativa.\u00a0Anzi, le conseguenze non sono solo reali, ma altres\u00ec <strong>aggravate<\/strong>, poich\u00e9 in potenza acuite dal \u201c<em>mezzo di pubblicit\u00e0<\/em>\u201d di cui al suddetto precetto penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partendo dall\u2019esempio del <em>social network<\/em>, e focalizzandoci sulla \u201crete sociale\u201d pi\u00f9 nota e diffusa, cos\u00ec la sentenza n. 24431\/2015 della Corte di Cassazione: \u201c<em>la diffusione di un messaggio con le modalit\u00e0 consentite dall\u2019utilizzo di una bacheca <strong>Facebook<\/strong>, ha potenzialmente la capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perch\u00e9, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca di Facebook non avrebbe senso), sia perch\u00e9 l\u2019utilizzo di Facebook integra una delle modalit\u00e0 attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano &#8230; rapporto interpersonale allargato ad un <strong>gruppo indeterminato di aderenti<\/strong><\/em>\u201d [4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <em>post\u00a0<\/em>o commento denigratorio su Facebook integra, pertanto, la fattispecie tipizzata di cui all\u2019art. 595 c.p., suscettibile di estendersi, per concorso, a coloro i quali condividano, fomentino, o solo inseriscano reazioni positive (<strong><em>like<\/em><\/strong>, cuore, etc.) [5]. In realt\u00e0, va segnalato come, in riferimento ad una discussione telematica ove alcuni soggetti avevano espresso apprezzamento ed approvazione verso frasi (offensive) di altri, gli Ermellini (Cass., sez. V, 21.9.2015, n. 3981, Quotidiano Giuridico, 2016) non hanno rilevato \u201c<em>una volontaria adesione e consapevole condivisione<\/em>\u201d e dunque la condotta \u201c<em>non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, <strong>rilanciandoli\u00a0<\/strong>direttamente o anche solo indirettamente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si apre, quindi, la questione del \u201crilancio\u201d: in definitiva, guardando al contesto della rete e, in particolare, a quella dei <em>social network<\/em>, determinante sar\u00e0 la valutazione del singolo comportamento che ha contribuito alla c.d. <em>viralit\u00e0\u00a0<\/em>con uno <em>share<\/em>, un <em>re-post<\/em>, un <em>retweet<\/em>, finanche un <em>like <\/em>(gesto che fa comparire la notizia sull\u2019altrui <em>homepage<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E cos\u00ec su Twitter, su Instagram, su LinkedIn, accomunati dalla intrinseca idoneit\u00e0 a causare pubblicizzazione e <strong>diffusione\u00a0<\/strong>dell\u2019atto offensivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo la sussistenza della provocazione [6] ovvero dell\u2019esercizio del diritto di critica possono scriminare il comportamento in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il menzionato <strong>diritto di critica\u00a0<\/strong>[7] \u00e8 ci\u00f2 che, nella stragrande maggioranza dei casi, esclude alla base la perseguibilit\u00e0, ad esempio, di recensioni negative, seppur aspre ed al limite della continenza espressiva, sul sito TripAdvisor [8].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito, tuttavia, si annoti che risulta difficoltoso superare lo schermo fissato dal detto esercizio del diritto di critica e quindi dimostrare, anzitutto, la sussistenza dell\u2019antigiuridicit\u00e0; in ogni caso, il sito in questione prevede specifica pagina di <em>notice and takedown<\/em>, ove segnalare contenuti ritenuti diffamatori [<em>infra\u00a0<\/em>\u201cLa tutela\u201d].<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong><em>La prova<\/em><\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iniziativa in rete si appalesa ontologicamente evanescente: con la stessa semplicit\u00e0 con cui viene posta in essere, pu\u00f2 essere altrettanto sveltamente cancellata o modificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partendo da questo presupposto, come si inquadra la pi\u00f9 classica delle cautele adoperate dalla parte lesa, ossia lo <strong><em>screenshot<\/em><\/strong>? Quest\u2019ultimo, se non contestato da controparte, costituisce prova.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si differenzia, poi, a seconda che lo <em>screenshot\u00a0<\/em>venga prodotto per mezzo di mera stampa di pagina <em>web\u00a0<\/em>\u2013 sul punto la Cassazione Civile [9] ha escluso la qualit\u00e0 di documento se non raccolto con garanzie di rispondenza all\u2019originale e di riferibilit\u00e0 ad un determinato periodo temporale \u2013 oppure per il tramite di salvataggio del c.d. codice sorgente ed allegato in forma digitale, o, strumento ben pi\u00f9 solido, con copia conforme rilasciata da notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro soggetto previsto dall\u2019art. 18 d.p.r. 445\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, prescindendo dall\u2019eventuale disposizione endo-processuale di estrazione dei <em>file\u00a0<\/em>di <em>log\u00a0<\/em>da parte della Polizia Postale o di un perito (in sede penale) ovvero di una consulenza tecnica (in sede civile), lo\u00a0<em>screenshot\u00a0<\/em>avr\u00e0 nel giudizio civile gli effetti probatori di cui all\u2019art. 2712 c.c. [10], cos\u00ec come emendato dal d.lgs. 82\/2005.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto concerne, invece, il giudizio penale, rileva l\u2019art. 234 c.p.p., sul quale la Cassazione (sent. n. 49065\/2017) ha stabilito come la mera trascrizione degli scambi su Whatsapp non presenti valore probatorio non potendo, a meno che non si produca il supporto che contiene il dato digitale allo scopo di verificarne paternit\u00e0, attendibilit\u00e0 e datazione, esser ritenuta affidabile; e ci\u00f2, dunque, diversamente dalle registrazioni foniche che, ai sensi del codice del rito penale, formano prova documentale [11].\u00a0Tant\u2019\u00e8 che, senza addentrarsi nella branca della c.d. <em>e-discovery<\/em>, la prova digitale [12], deve giocoforza essere acquisita con modalit\u00e0 che assicurino l\u2019integrit\u00e0, l\u2019inalterabilit\u00e0, la paternit\u00e0 e la data certa; la strada pu\u00f2 essere quella della forma digitale accompagnata da una relazione tecnica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad avvalorare la posizione della parte che si avvale di siffatto documento sar\u00e0 poi la prova per testi, la quale, unitamente ad ogni possibile accorgimento tecnico, pu\u00f2 eventualmente compensare il deficit di affidabilit\u00e0 che fisiologicamente il dato informatico, fenomenico e <strong>mutevole\u00a0<\/strong>[13], presenta.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><em><strong>La tutela<\/strong><\/em><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inquadrata la fattispecie da un punto di vista penalistico, in breve si osserva quanto segue.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>E\u2019 perseguibile su querela della parte offesa, entro tre mesi dalla conoscenza del fatto [14], tenendo in considerazione che, partendo dal presupposto che la permanenza in rete dell\u2019atto diffamatorio ne rende gli effetti dannosi suscettibili di riattualizzarsi giorno dopo giorno, trattasi di un reato c.d. permanente o a consumazione prolungata.<\/li>\n<li>Con riguardo alla giurisdizione, il reato si considera commesso in Italia se l\u2019evento si \u00e8 verificato nel territorio dello Stato (principio di territorialit\u00e0); anche se il <em>server <\/em>adoperato per l\u2019iniziale propalazione del contenuto diffamatorio (o sua memorizzazione dei dati) dovesse albergare in un altro stato dell\u2019Unione Europea, si applicher\u00e0 la legge italiana qualora l\u2019evento pregiudizievole, pubblicazione e percezione dei terzi, si sia prodotto anche sul territorio domestico (principio di ubiquit\u00e0). La giurisdizione sussiste, dunque, se il reato non \u00e8 stato compiuto interamente all\u2019estero o l\u2019evento si \u00e8 realizzato almeno in parte in Italia. Il giudice territorialmente competente \u00e8, per l\u2019orientamento pi\u00f9 datato (ma talvolta ancora attuale), il Tribunale del luogo ove insiste la residenza, dimora o domicilio dell\u2019imputato (art. 9, comma 2, c.p.p.); arresti giurisprudenziali pi\u00f9 recenti individuano il luogo del fatto in quello non dell\u2019allocazione fisica del <em>server host<\/em>, ma, invece, del luogo dove l\u2019agente, dotato di <em>hardware<\/em>, pu\u00f2 collegarsi con la rete effettuando l\u2019accesso in remoto. Partendo dalla premessa logica che non sia sempre possibile individuare il soggetto che per secondo riceve il contenuto diffamatorio (cos\u00ec integrando il requisito della pluralit\u00e0 dei destinatari), la Suprema Corte [15] ha precisato come la competenza si determini con riferimento al luogo ove l\u2019internauta \u201c<em>immette materialmente<\/em>\u201d il dato (quindi tali criteri prevalgono su quello di cui all\u2019art. 9, c. 2, c.p.p.).<\/li>\n<li>\u00c8 potenzialmente attribuibile la responsabilit\u00e0 per diffamazione ai soggetti che, pur non immettendo materialmente il contributo lesivo, vi contribuiscano in quanto offrono all\u2019agente la \u201cagor\u00e0\u201d ove \u201curlare\u201d l\u2019affermazione diffamatoria. Si tratta del c.d. ISP, ossia la figura del <em>Provider<\/em>: decreto <em>e-commerce\u00a0<\/em>[16] e correlata giurisprudenza ne escludono in modo perentorio l\u2019ascrivibilit\u00e0 per concorso. Tuttavia, basta una diffida od anche una semplice, ma tracciabile, comunicazione <em>online <\/em>(le segnalazioni\u00a0<em>ad hoc\u00a0<\/em>su Facebook, TripAdvisor, Instagram, etc.), a superare l\u2019ostacolo normativo e comprovare l\u2019elemento soggettivo in capo al <em>Provider<\/em>.<\/li>\n<li>Come anticipato, si applicano le cause di giustificazione derivanti dall\u2019art. 51 c.p., specificate dal lavoro ermeneutico nel tempo posto in essere dalla giurisprudenza: provocazione, diritto di critica e satira, nonch\u00e9 il diritto di cronaca.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul versante civilistico &#8211; il cui giudizio, seppur talvolta pachidermico e (tutto sommato) incerto, \u00e8 nella prassi preferito &#8211; il soggetto pu\u00f2 richiedere il ristoro del danno patrimoniale ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c. e di quello non patrimoniale <em>ex\u00a0<\/em>art. 2059 c.c., avanti al giudice del luogo della propria residenza\/domicilio, ovvero della sede se si tratta di persona giuridica [17], esperito previamente il tentativo di mediazione obbligatoria in virt\u00f9 del d. lgs. 28\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Legittimato passivo, oltre all\u2019utente autore materiale dell\u2019illecito, potr\u00e0 essere, superata la menzionata esenzione di responsabilit\u00e0 per i fornitori di servizi di informazione <em>online\u00a0<\/em>(a cui sottendono le <em>rationes\u00a0<\/em>di cui alla c.d. <em>Net neutrality)<\/em>, il <em>Provider<\/em>, gestore\/fornitore\/proprietario della piattaforma <em>online\u00a0<\/em>luogo dell\u2019illecito [18].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, inquadramenti e sforzi nominalistici a parte, rammentando la natura dei diritti in gioco e soppesandone la suscettibilit\u00e0 ad essere irreparabilmente lesi durante la pendenza del procedimento, si segnala come altra strada possa essere quella del processo cautelare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se ad essere esposto \u00e8 il fondamentale diritto dell\u2019onore e della reputazione, in taluni casi, non vi \u00e8 alternativa che avanzare domanda di provvedimento d\u2019urgenza ai sensi dell\u2019art. 700 c.p.c. cos\u00ec da inibire quell\u2019inevitabile aggravamento della sfera soggettiva del soggetto leso che avviene in <em>internet<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Petitum\u00a0<\/em>immediato sar\u00e0 la rimozione del contenuto, l\u2019inibitoria di ogni futura riproposizione o memorizzazione (diritto all\u2019oblio), nonch\u00e9 di eventuali attivit\u00e0 di indicizzazione quali il <em>link<\/em>; pu\u00f2 essere parimenti\u00a0<em>richiesta\u00a0<\/em>la disabilitazione all\u2019accesso a quanto ritenuto diffamatorio e, contestualmente, l\u2019adozione di provvedimenti ai sensi dell\u2019art. 614 <em>bis\u00a0<\/em>c.p.c. [19].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre per quanto concerne l\u2019urgenza della necessit\u00e0 di intervenire efficacemente [20] nei casi di dati diffamatori che continuamente circolano in rete, si pensi alla pregiudizievole perduranza degli stessi nei motori di ricerca; in essi, a causa delle funzioni di \u201c<em>autocomplete<\/em>\u201d e delle \u201cricerche correlate\u201d, il dato diffamatorio <em>de quo\u00a0<\/em>viene inesorabilmente associato alla persona fisica o giuridica in questione. Anche qui, stante la configurabilit\u00e0 sia del <em>fumus boni iuris\u00a0<\/em>che del <em>periculum in mora<\/em>, si applicheranno i descritti provvedimenti cautelari azionabili ai sensi dell\u2019art. 669 <em>bis\u00a0<\/em>e ss. del codice di rito [21].<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Conclusioni<\/strong><\/em><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe sufficiente leggere sommariamente i risultati del rapporto UNESCO del 2015 <em>Countering Online Hate Speech <\/em>per realizzare l\u2019attitudine criminogena della rete in termini di diffamazione telematica.\u00a0Ovvero, basterebbe prendere in considerazione i massici investimenti compiuti dalle grandi societ\u00e0 nell\u2019ambito della prevenzione dei rischi di lesione della propria <em>web identity\u00a0<\/em>nonch\u00e9 di spesa nel campo degli strumenti di tutela stragiudiziale e giudiziale, per comprendere i risvolti concreti del fenomeno in analisi.\u00a0Tuttavia, se apparentemente il diritto pare faticosamente inseguire il mondo virtuale e, con esso, la sua rapidit\u00e0 metamorfica, norme di natura sostanziale e processuale paiono, sostenute da una coerente interpretazione giurisprudenziale, essere in grado di intervenire sulle derive patologiche del mondo virtuale; anzi, con il pur condivisibile intendimento di evitare uno scenario \u201calla Black Mirror\u201d [22] e di adeguare maggiormente la legge al panorama digitale, risulta troppo alto il rischio di porre in essere misure che, oltre a potersi rivelare controproducenti, addirittura potrebbero finire per sacrificare &#8211; sull\u2019altare della lotta all\u2019anonimato, all\u2019<em>hating\u00a0<\/em>ed alle notizie false \u2013 principi e diritti fondamentali per la societ\u00e0, <em>online\u00a0<\/em>o meno, e sempre che un\u00a0<em>limen\u00a0<\/em>tra mondo reale e virtuale ancora sussista.<\/p>\n<hr \/>\n[1] La prima rilevante pronuncia risale agli inizi del secolo: Cass. sent. 4741 del 27 dicembre 2000.<\/p>\n[2] Un ragionamento che si ispira al concetto del giurista Stefano Rodot\u00e0, attento e consapevole osservatore degli effetti della tecnologia sulla societ\u00e0 e sulle sue regole, il quale argoment\u00f2 il trasferimento del principio del <em>habeas corpus\u00a0<\/em>nel moderno principio del &#8220;<em>habeas data<\/em>&#8220;.<\/p>\n[3] <em>Probatio diabolica<\/em>? Se si \u00e8 privi del <em>tool\u00a0<\/em>dell\u2019analisi del traffico online, in alcuni casi probabilmente s\u00ec.<\/p>\n[4] Tra le altre, la pronuncia n. 13604\/2014 Cass. Pen.<\/p>\n[5] <em>cfr<\/em>. bigliografia essenziale.<\/p>\n[6] Nei comportamenti tipici della rete, dalle conversazioni aspre in ogni dove sino alle multiformi ostentazioni, passando per disarmanti atti di superficialit\u00e0 e, appunto, dall\u2019essenza provocatoria, l\u2019inquadramento di cui all\u2019esimente prevista dall\u2019art. 599 c.p. non \u00e8 agevole.<\/p>\n[7] Espressione paradigmatica e corollario della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero salvaguardata dall\u2019art. 21 Cost.<\/p>\n[8] Salita agli onori della cronaca la notizia di una querela per diffamazione presentata da un ristorante di Milano in seguito a dei\u00a0<em>post\u00a0<\/em>estremamente pesanti (a suo avviso, mirati a screditarlo) inseriti sulla pagina di Trip Advisor dedicata alla sua attivit\u00e0.<\/p>\n[9] Cass. Civ. sent. n. 2912 del 16 febbraio 2004.<\/p>\n[10] \u201cLe riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit\u00e0 ai fatti o alle cose medesime\u201d<\/p>\n[11] In senso (in parte) difforme: Cass. Pen. sent. 8736\/2018 (la quale altres\u00ec rinvia alla pronuncia\u00a0 n. 48178\/2017).<\/p>\n[12] Sartor, Corso di Informatica giuridica, Torino, 2008.<\/p>\n[13] Il contributo <em>online\u00a0<\/em>\u00e8 facilmente emendabile, eventualmente con modalit\u00e0 tecniche di alto livello. In aggiunta, anche la collocazione <em>online\u00a0<\/em>pu\u00f2 risultare cruciale: si pensi ad un commento su Facebook o ad un video su YouTube, ovvero ad un passaggio su Wikipedia, se estrapolato in maniera decontestualizzata.<\/p>\n[14] A tal riguardo, la Cass. Pen. (sent. 38099\/2015): \u201c<em>in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o immagine lesiva sono immesse sul \u201cweb\u201d, atteso che l\u2019interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la rete accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza<\/em>\u201d.<\/p>\n[15] Cass. Pen., sent. nn. 31677\/2015 e 17325\/2015.<\/p>\n[16] Il d. lgs. n. 70\/2003, che recepisce la \u201c<em>Direttiva sul commercio elettronico\u201d<\/em>, 2000\/31\/CE) esclude l\u2019esistenza di un obbligo generale di sorveglianza per gli ISP, i quali, in linea di massima, non sono responsabili quando svolgono servizi di c.d.\u00a0<em>mere conduit\u00a0<\/em>(art. 14)<em>, caching\u00a0<\/em>(art. 15)<em>\u00a0e hosting\u00a0<\/em>(art. 16), fatti salvi una serie di paletti fissati dalla normativa medesima.<\/p>\n[17] Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21661 \/ Corte Giustizia UE, 25 ottobre 2011, cause C-509\/09 e C-161\/10 <em>eDAte Advertising GmbH<\/em>.<\/p>\n[18] Sarebbe poi doveroso un approfondimento circa la stampa <em>online<\/em>, la quale, tuttavia, merita adeguata dissertazione <em>ad hoc<\/em>.<\/p>\n[19] \u201c<em>Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ci\u00f2 sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall&#8217;obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce\u00a0<\/em><em>titolo esecutivo<\/em><em>\u00a0per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza<\/em>\u201d Una misura coercitiva indiretta nella prassi a pi\u00f9 riprese accompagnatoria, quale <em>astreinte<\/em>, di provvedimenti <em>ex\u00a0<\/em>art. 700 c.p.c. che ordinano la rimozione contestualmente all\u2019inibitoria di nuove pubblicazioni.<\/p>\n[20]\u00a0Alternativamente, sussistendo l\u2019indicizzazione di affermazioni pregiudizievoli, \u00e8 possibile ricorrere al Garante Privacy.<\/p>\n[21] In un caso giunto avanti il Tribunale di Milano, il soggetto leso chiedeva un provvedimento d\u2019urgenza che precettasse la cancellazione dei suggerimenti di ricerca diffamatori da Google; il giudicante, adito <em>ex\u00a0<\/em>669<em>bis<\/em>c.p.c. e poi ex 669\u00a0<em>terdecies\u00a0<\/em>c.p.c., accertata la condotta omissiva, effettivamente inerte del motore di ricerca malgrado destinatario di apposita segnalazione\/significazione del soggetto, ritenne il <em>Provider\u00a0<\/em>responsabile e, dunque, ordin\u00f2 la rimozione (pronuncia del 23 maggio 2013).<\/p>\n[22] Serie TV di origine britannica (2011) che, in modo alquanto verosimile (nonostante i tratti fantascientifici) e, quindi, assai inquietante, descrive ed ipotizza gli impatti della tecnologia sulla vita umana; da qui, il titolo che fa riferimento agli schermi dei dispositivi tecnologici.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><em>Bibliografia essenziale<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Stefano Previti, <em>Internet e reputazione aziendale<\/em>, Utet, 2016.<\/li>\n<li>Alessandra Fossari, in collaborazione con M. Di Muro, <em>La diffamazione tra media nuovi e tradizionali<\/em>, a cura di A. Munari, Munari Cavani Publishing, 2017.<\/li>\n<li>Vincenzo Pezzella, <em>La Diffamazione<\/em>, Utet, 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h4><em><strong>Autore<\/strong><\/em><\/h4>\n<p><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/platform.linkedin.com\/badges\/js\/profile.js\" async defer><\/script><\/p>\n<div class=\"LI-profile-badge\" data-version=\"v1\" data-size=\"large\" data-locale=\"it_IT\" data-type=\"horizontal\" data-theme=\"light\" data-vanity=\"riccardo-giacobbi-644798122\/\"><a class=\"LI-simple-link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/riccardo-giacobbi-644798122\/?trk=profile-badge\">Riccardo Giacobbi<\/a><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0diffamazione\u00a0online Implicazioni giuridiche della condotta diffamatoria su Internet di Riccardo Giacobbi Introduzione Proferire affermazioni, diffondere immagini online\u00a0denigratorie e lesive della reputazione altrui \u00e8 reato.\u00a0Il terzo comma dell\u2019art. 595 c.p. prevede, tra le varie modalit\u00e0 di realizzazione del reato in esame, anche quella compiuta \u201ccon qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0\u201d [1]. Come a voler scoperchiare il Vaso di Pandora.\u00a0Difatti, accedono all\u2019ambito&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[218,1],"tags":[788,781,782,220,770,785,793,787,201,579,794,790,687,789,791,792,786,783,784],"class_list":{"0":"post-3231","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-cybersecurity-cybercrime","7":"category-other","8":"tag-crimini-informatici","9":"tag-diffamazione","10":"tag-diritto-di-critica","11":"tag-diritto-penale","12":"tag-facebook","13":"tag-forum","14":"tag-hating-virtuale","15":"tag-mailing-list","16":"tag-net-neutrality","17":"tag-online","18":"tag-polizia-postale","19":"tag-provider","20":"tag-screenshot","21":"tag-server-host","22":"tag-unesco","23":"tag-web-identity","24":"tag-web-reputation","25":"tag-whatsapp","26":"tag-wikipedia"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9mmVo-Q7","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack-related-posts":[{"id":14958,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2024\/cronaca-reato-di-diffamazione\/","url_meta":{"origin":3231,"position":0},"title":"Diritto di critica, reato di diffamazione e principi morali: una coesistenza controversa","author":"Francesca Gollin","date":"June 10, 2024","format":false,"excerpt":"Diritto di critica, reato di diffamazione e principi morali: una coesistenza controversadi Francesca Gollin Il diritto di critica, inteso quale manifestazione della libera espressione del pensiero, \u00e8 un principio fondamentale di un paese democratico e di un sistema politico che tuteli la libert\u00e0 d\u2019opinione e di informazione (art. 10 Convenzione\u2026","rel":"","context":"In &quot;Diritti Umani&quot;","block_context":{"text":"Diritti Umani","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/diritti-umani\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8253,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/revenge-porn-analisi-sulla-ragionevolezza-di-un-intervento-legislativo\/","url_meta":{"origin":3231,"position":1},"title":"Revenge Porn: analisi sulla ragionevolezza di un intervento legislativo","author":"Sara Corsi","date":"April 1, 2019","format":false,"excerpt":"Revenge Porn: analisi sulla ragionevolezza di un intervento legislativo di Sara Corsi Premesse L\u2019obiettivo di questo articolo \u00e8 analizzare dal punto di vista giuridico il tema del revenge porn online fra adulti. 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