{"id":8084,"date":"2019-03-26T18:35:02","date_gmt":"2019-03-26T17:35:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/?p=8084"},"modified":"2019-03-27T11:37:48","modified_gmt":"2019-03-27T10:37:48","slug":"articolo-17-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-17-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","title":{"rendered":"Articolo 17 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.cyberlaws.it\/2019\/direttiva-copyright-2019\/\"><span style=\"color: #000000;\">Torna all&#8217;indice<\/span><\/a><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Articolo 17 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore nel mercato unico digitale<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Testo approvato il 26 marzo 2019<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<div class=\"page\" title=\"Page 121\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"content\">\n<div class=\"page\" title=\"Page 121\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l&#8217;accesso al pubblico a opere protette dal diritto d&#8217;autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.\u00a0Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un&#8217;autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all&#8217;articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001\/29\/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" style=\"text-align: justify;\" title=\"Page 122\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<ol start=\"2\">\n<li>Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un&#8217;autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 3 della direttiva 2001\/29\/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attivit\u00e0 non generi ricavi significativi.<\/li>\n<li>Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000\/31\/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.\u00a0Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell&#8217;articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000\/31\/CE a tali prestatori di servizi per finalit\u00e0 che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione della presente direttiva.<\/li>\n<li>Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d&#8217;autore, a meno che non dimostrino di: a) \u00a0aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un&#8217;autorizzazione, e b) \u00a0aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) \u00a0aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l&#8217;accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).<\/li>\n<li>Per stabilire se il prestatore di servizi si \u00e8 conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalit\u00e0, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:\u00a0a) \u00a0la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e\u00a0b) \u00a0la disponibilit\u00e0 di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.<\/li>\n<li>\u00a0Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell&#8217;Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a\u00a010 milioni di EUR calcolati in conformit\u00e0 della raccomandazione 2003\/361\/CE della Commissione1, le condizioni in virt\u00f9 del regime di responsabilit\u00e0 di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformit\u00e0 alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l&#8217;accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali. Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altres\u00ec di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l&#8217;ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.<\/li>\n<li>La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilit\u00e0 delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d&#8217;autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un&#8217;eccezione o limitazione. Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online: a) \u00a0citazione, critica, rassegna;\u00a0b) \u00a0utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" style=\"text-align: justify;\" title=\"Page 126\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 127\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<ol start=\"8\">\n<li style=\"text-align: justify;\">L&#8217;applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.\u00a0Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull&#8217;utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell&#8217;accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati. Se i titolari dei diritti chiedono di accedere a loro specifiche opere o altri materiali che siano stati disabilitati o a tali opere o altri materiali che siano stati rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell&#8217;ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l&#8217;accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altres\u00ec che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l&#8217;utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un&#8217;altra autorit\u00e0 giudiziaria competente per far valere l&#8217;applicazione di un&#8217;eccezione o di una limitazione al diritto d&#8217;autore e ai diritti connessi. La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell&#8217;Unione, e non comporta l&#8217;identificazione dei singoli utenti n\u00e9 il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002\/58\/CE e al regolamento (UE) 2016\/679. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilit\u00e0 di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d&#8217;autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell&#8217;Unione.<\/li>\n<li>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0A decorrere dal &#8230; [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull&#8217;applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l&#8217;altro, della necessit\u00e0 di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 130\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.cyberlaws.it\/2019\/direttiva-copyright-2019\/\"><span style=\"color: #000000;\">Torna all&#8217;indice<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Torna all&#8217;indice Articolo 17 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di&#8230;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"quote","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[402],"tags":[1945,49,1942,557,641,562,556,378,1946,1943,1023,1944,14],"class_list":{"0":"post-8084","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-quote","6":"category-normativa","7":"tag-approvato","8":"tag-articolo-17","9":"tag-autore","10":"tag-copyright","11":"tag-direttiva","12":"tag-diritto","13":"tag-diritto-dautore","14":"tag-mercato-unico-digitale","15":"tag-modifiche-di-altre-direttive","16":"tag-parlamento-europeo","17":"tag-royalties","18":"tag-testo-definitivo","19":"tag-unione-europea","20":"post_format-post-format-quote"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9mmVo-26o","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack-related-posts":[{"id":8185,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-30-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":0},"title":"Articolo 30 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 27, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 30 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Riesame 1. Non prima del [sette anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8030,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-2-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":1},"title":"Articolo 2 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 26, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 2 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) \"organismo di ricerca\": un'universit\u00e0, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entit\u00e0 il cui obiettivo primario\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8007,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/direttiva-copyright-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":2},"title":"Testo integrale della direttiva EU sul diritto d&#8217; autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 26, 2019","format":false,"excerpt":"Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 \u2013 C8-0383\/2016 \u2013 2016\/0280(COD)) Testo approvato \u00a0 Considerando Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 -\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8128,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-14-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":3},"title":"Articolo 14 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 26, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 14 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Opere delle arti visive di dominio pubblico Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8181,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-26-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":4},"title":"Articolo 26 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 27, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 26 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Applicazione nel tempo 1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al [24 mesi dalla data\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8029,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/art-1-direttiva-eu-copyright-2019\/","url_meta":{"origin":8084,"position":5},"title":"Articolo 1 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 26, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 1 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell\u2019Unione applicabile al diritto d\u2019autore e ai diritti connessi nell\u2019ambito del mercato\u2026","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8084"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8084\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8149,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8084\/revisions\/8149"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}