{"id":8119,"date":"2019-03-26T18:56:14","date_gmt":"2019-03-26T17:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/?p=8119"},"modified":"2019-03-26T18:57:51","modified_gmt":"2019-03-26T17:57:51","slug":"considerando-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/considerando-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","title":{"rendered":"Considerando &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/direttiva-copyright-2019\/\"><span style=\"color: #000000;\">Torna all&#8217;indice<\/span><\/a><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Considerando &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore nel mercato unico digitale<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Testo approvato il 26 marzo 2019<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<div class=\"content\">\n<p class=\"Institutionquiagit\">IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA,<\/p>\n<p class=\"Normal\">visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, in particolare l&#8217;articolo 114,<\/p>\n<p class=\"Normal\">vista la proposta della Commissione europea,<\/p>\n<p class=\"Normal\">previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,<\/p>\n<p class=\"Normal\">visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref24\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote24\">24<\/a>\u00a0<\/span>,<\/p>\n<p class=\"Normal\">visto il parere del Comitato delle regioni<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref25\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote25\">25<\/a>\u00a0<\/span>,<\/p>\n<p class=\"Normal\">deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"content\">\n<p class=\"Normal\">considerando quanto segue:<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(1) <\/span>Il trattato prevede l&#8217;instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l&#8217;assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L&#8217;armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d&#8217;autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento di tali obiettivi.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(2) <\/span>Le direttive finora adottate nel settore del diritto d\u2019autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l\u2019innovazione, la creativit\u00e0, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione cos\u00ec garantita contribuisce inoltre all\u2019obiettivo dell\u2019Unione di rispettare e promuovere la diversit\u00e0 culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell&#8217;articolo\u00a0167, paragrafo\u00a04, del trattato sul\u00a0funzionamento dell\u2019Unione europea, l\u2019Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell\u2019azione da essa svolta.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(3) <\/span>I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell\u2019Unione sul diritto d\u2019autore rimangono validi, ma vi \u00e8 ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche\u00a0transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione &#8220;Verso un quadro normativo moderno e pi\u00f9 europeo sul diritto d\u2019autore&#8221;<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref26\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote26\">26<\/a>\u00a0<\/span>, \u00e8 necessario adeguare e completare\u00a0l\u2019attuale quadro dell\u2019Unione sul diritto d\u2019autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all\u2019ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonch\u00e9 misure volte\u00a0a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilit\u00e0 online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un pi\u00f9 ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d\u2019autore sono altres\u00ec opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all\u2019uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti\u00a0caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(4) <\/span>La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la\u00a0direttiva\u00a096\/9\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref27\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote27\">27<\/a>\u00a0<\/span>, la direttiva\u00a02001\/29\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref28\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote28\">28<\/a>\u00a0<\/span>, la direttiva\u00a02006\/115\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref29\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote29\">29<\/a>\u00a0<\/span>, la direttiva 2009\/24\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref30\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote30\">30<\/a>\u00a0<\/span>, la direttiva 2012\/28\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref31\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote31\">31<\/a>\u00a0<\/span>e la direttiva 2014\/26\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref32\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote32\">32<\/a>\u00a0<\/span>.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(5) <\/span>Nei settori della ricerca, dell\u2019istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive\u00a02001\/29\/CE,\u00a096\/9\/CE e 2009\/24\/CE in questi settori pu\u00f2 avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ci\u00f2 riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre pi\u00f9 importanti nell&#8217;ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell\u2019Unione applicabili alla ricerca scientifica, all\u2019insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l&#8217;uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalit\u00e0 illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell\u2019Unione. Le direttive 96\/9\/CE e 2001\/29\/CE andrebbero adattate.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(6) <\/span>Le eccezioni e la limitazione di cui alla presente\u00a0direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall&#8217;altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici\u00a0che non siano in contrasto con il\u00a0normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(7) <\/span>La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva\u00a02001\/29\/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l\u2019esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell\u2019Unione. \u00c8 opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l\u2019uso di dette misure non impedisca di beneficiare\u00a0delle eccezioni e della limitazione stabilite nella presente direttiva, particolarmente importanti nell\u2019ambiente online. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilit\u00e0 di provvedere in questo senso mediante l&#8217;adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere in che forma e con quali modalit\u00e0 fornire ai beneficiari delle eccezioni e della limitazione di cui alla presente direttiva i mezzi per poterne fruire, a condizione che tali mezzi siano appropriati. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformit\u00e0 dell\u2019articolo\u00a06, paragrafo\u00a04, primo comma, della direttiva 2001\/29\/CE.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(8) <\/span>Le nuove tecnologie consentono un&#8217;analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come &#8220;estrazione di testo e di dati&#8221;. Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran\u00a0numero di informazioni ai fini dell&#8217;acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. \u00c8 ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l\u2019economia digitale, possono arrecare\u00a0beneficio in particolare alla comunit\u00e0 di ricerca e, in tal modo, promuovere l\u2019innovazione. Nell\u2019Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le universit\u00e0 e gli istituti di ricerca, sono confrontati all&#8217;incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l\u2019estrazione di testo e di dati pu\u00f2 riguardare atti protetti dal diritto d\u2019autore e\/o dal diritto\u00a0sui generis\u00a0sulle banche dati, in particolare la riproduzione di\u00a0opere o altro materiale e\/o l\u2019estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni n\u00e9 limitazioni andrebbe richiesta un&#8217;apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L&#8217;estrazione di testo e di dati pu\u00f2 avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d\u2019autore, nel qual caso non \u00e8 prevista alcuna autorizzazione.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(9) <\/span>Il diritto dell\u2019Unione prevede gi\u00e0 talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono per\u00f2 facoltative e non pienamente adeguate all\u2019utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio\u00a0mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l\u2019estrazione di testo e di dati. Poich\u00e9 le attivit\u00e0 di ricerca sono sempre pi\u00f9 svolte con l\u2019ausilio della tecnologia digitale, vi \u00e8 il rischio che la posizione\u00a0concorrenziale dell\u2019Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell\u2019incertezza giuridica relativamente all\u2019estrazione di testo e di dati.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(10) <\/span>\u00c8 opportuno risolvere la situazione di\u00a0incertezza giuridica disponendo un\u2019eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonch\u00e9 al diritto di vietare l\u2019estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l\u2019eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all\u2019articolo\u00a05, paragrafo\u00a01, della direttiva\u00a02001\/29\/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;eccezione stessa. Gli\u00a0organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell\u2019eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(11) <\/span>In tutta l\u2019Unione gli organismi di ricerca comprendono un&#8217;ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale \u00e8 fare ricerca scientifica, con o senza l\u2019offerta di servizi d&#8217;insegnamento. Vista la variet\u00e0 dei soggetti in causa \u00e8 importante condividere l&#8217;interpretazione del concetto di beneficiario dell&#8217;eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell\u2019ambito di una finalit\u00e0 di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalit\u00e0 pu\u00f2 tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro\u00a0veste di azioniste o membri, abbiano un\u2019influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(12) <\/span>In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di\u00a0accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facolt\u00e0 di applicare misure se vi \u00e8 il rischio che la sicurezza e l\u2019integrit\u00e0 del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l\u2019obiettivo di garantire la sicurezza e l\u2019integrit\u00e0 del sistema e non dovrebbero compromettere l\u2019efficace applicazione dell&#8217;eccezione.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(13) <\/span>Non\u00a0vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall&#8217;eccezione relativa all\u2019estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacch\u00e9, tenuto conto della natura e della\u00a0portata dell\u2019eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(14) <\/span>L\u2019articolo\u00a05, paragrafo\u00a03, lettera\u00a0a), della direttiva\u00a02001\/29\/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l&#8217;utilizzo ha, fra l&#8217;altro, esclusivamente finalit\u00e0 illustrativa per uso didattico. L&#8217;articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l&#8217;articolo 9, lettera b), della direttiva 96\/9\/CE consentono inoltre l\u2019uso di una banca dati\u00a0e l\u2019estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalit\u00e0 illustrative ad uso didattico. L\u2019ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non \u00e8 chiaro. Vi \u00e8 mancanza di chiarezza anche sull&#8217;applicabilit\u00e0 di tali eccezioni o limitazioni all\u2019insegnamento online e, pertanto, a distanza. L\u2019attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l&#8217;effetto transfrontaliero. Questa situazione pu\u00f2 ostacolare lo sviluppo delle attivit\u00e0 di insegnamento su\u00a0supporto digitale e dell&#8217;apprendimento a distanza. Di conseguenza, l\u2019introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria \u00e8 necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attivit\u00e0 didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(15) <\/span>Se l\u2019apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre pi\u00f9 utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l\u2019esperienza di apprendimento. L\u2019eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a\u00a0tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l&#8217;attivit\u00e0\u00a0didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori\u00a0decisivi per stabilire la natura non commerciale dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(16) <\/span>L\u2019eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l\u2019uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l\u2019insegnamento, incluse le attivit\u00e0 di apprendimento correlate. L\u2019utilizzo di opere o altro materiale nell\u2019ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attivit\u00e0 di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilit\u00e0 di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attivit\u00e0. L\u2019eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l&#8217;utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l&#8217;utilizzo online tramite la\u00a0rete informatica sicura dell&#8217;istituto scolastico, l&#8217;accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L\u2019eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilit\u00e0 delle persone con disabilit\u00e0 nel contesto della finalit\u00e0 illustrativa per uso didattico.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(17) <\/span>Disposizioni diverse basate sull\u2019attuazione dell&#8217;eccezione di cui alla direttiva 2001\/29\/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l&#8217;uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato \u00e8 essenziale armonizzare l&#8217;ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attivit\u00e0 didattiche transfrontaliere, dall&#8217;altro le modalit\u00e0 di attuazione possono differire da uno Stato membro all\u2019altro,\u00a0purch\u00e9 non ostacolino l\u2019efficace applicazione dell\u2019eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ci\u00f2 dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni gi\u00e0 in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l\u2019applicazione dell\u2019eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilit\u00e0 di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell\u2019ambito dell\u2019eccezione. Simile meccanismo permetterebbe\u00a0ad esempio di dare priorit\u00e0 alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell\u2019istruzione. Per evitare che ci\u00f2 si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione \u00e8 opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli\u00a0istituti interessati ne conoscano l&#8217;esistenza.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(18) <\/span>Un atto di conservazione pu\u00f2 richiedere la riproduzione di un\u2019opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l\u2019autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi \u00e8 contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare \u00e8 necessario adeguare l\u2019attuale quadro giuridico con l&#8217;introduzione di un\u2019eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(19) <\/span>La diversit\u00e0 di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso\u00a0inefficiente delle risorse.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"content\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(20) <\/span>Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un&#8217;eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all\u2019obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero\u00a0richiesto e in qualsiasi momento della vita di un\u2019opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(21) <\/span>Ai fini della presente direttiva \u00e8 opportuno ritenere che un&#8217;opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorch\u00e9 gli esemplari dell&#8217;opera o del materiale siano di sua propriet\u00e0 o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di propriet\u00e0 o di accordi di licenza.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(22) <\/span>Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti pu\u00f2 per\u00f2 risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere dovuto, ad esempio, all\u2019et\u00e0 delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. \u00c8 pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(23) <\/span>Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilit\u00e0 nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall\u2019organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi\u00a0possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(24) <\/span>Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze \u00e8 importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonch\u00e9 la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva\u00a02014\/26\/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall\u2019applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(25) <\/span>Considerando la variet\u00e0 delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale \u00e8 importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all&#8217;atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificit\u00e0 delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalit\u00e0 di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilit\u00e0 dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all\u2019applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. \u00c8\u00a0opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(26) <\/span>Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di\u00a0paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(27) <\/span>Poich\u00e9 i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell\u2019ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di generare proventi ragionevoli atti a coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(28) <\/span>Dovrebbe\u00a0essere data adeguata pubblicit\u00e0 alle informazioni riguardanti l\u2019utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante quando l&#8217;utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. \u00c8 pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all\u2019Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l\u2019utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n.\u00a0386\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref33\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote33\">33<\/a>\u00a0<\/span>, l\u2019Ufficio dell&#8217;Unione europea per la propriet\u00e0 intellettuale svolge taluni compiti e attivit\u00e0, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attivit\u00e0 delle autorit\u00e0 nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell\u2019Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale, compresa la loro prevenzione. \u00c8 quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che render\u00e0 disponibili le suddette informazioni.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(29) <\/span>I servizi su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere europee in tutta l\u2019Unione. Gli accordi sullo sfruttamento online di queste opere possono tuttavia presentare delle difficolt\u00e0 connesse alla concessione delle licenze. Ad esempio possono sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio non \u00e8 interessato allo sfruttamento online dell&#8217;opera ovvero in relazione ai limiti di sfruttamento.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(30) <\/span>Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati\u00a0membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle\u00a0parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell\u2019assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell\u2019assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire\u00a0l\u2019efficienza del forum negoziale.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(31) <\/span>Una stampa libera e pluralista \u00e8 essenziale per garantire un giornalismo di qualit\u00e0 e l\u2019accesso dei cittadini all\u2019informazione e d\u00e0 un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una societ\u00e0 democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell\u2019ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(32) <\/span>Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni\u00a0di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilit\u00e0 dell\u2019editoria. \u00c8 quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l\u2019introduzione nell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione di diritti connessi a quello d\u2019autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(33) <\/span>Ai fini della presente direttiva \u00e8 necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico cos\u00ec che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di\u00a0un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d&#8217;informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(34) <\/span>I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva\u00a02001\/29\/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001\/29\/CE, tra cui l\u2019eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all\u2019articolo\u00a05, paragrafo\u00a03, lettera\u00a0d), di tale direttiva.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(35) <\/span>La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilit\u00e0 di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ci\u00f2 non pregiudica gli accordi contrattuali\u00a0conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall\u2019altro.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(36) <\/span>Gli editori &#8211; di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche &#8211; operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell&#8217;autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest&#8217;ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove\u00a0tali opere siano utilizzate in virt\u00f9 di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell\u2019ambito di tali eccezioni \u00e8 ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con\u00a0le sue opere a una data pubblicazione ed \u00e8 previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un&#8217;eccezione o limitazione, l&#8217;editore ha la facolt\u00e0 di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l\u2019onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(37) <\/span>Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si \u00e8 fatto sempre pi\u00f9 complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti\u00a0dal diritto d&#8217;autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l&#8217;accesso ai contenuti online. Ci\u00f2 incide sulla possibilit\u00e0 dei titolari dei diritti di stabilire se,\u00a0e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonch\u00e9 sulla loro possibilit\u00e0 di ottenere un&#8217;adeguata remunerazione per detto utilizzo.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\"><span class=\"num\">(38) <\/span>Qualora i prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d\u2019autore caricati dagli utenti, andando cos\u00ec oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi\u00a0di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell\u2019esenzione di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo\u00a014 della direttiva\u00a02000\/31\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref34\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote34\">34<\/a>\u00a0<\/span>.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\">Per quanto concerne l\u2019articolo\u00a014 \u00e8 necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"content\">\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\">Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d&#8217;autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l&#8217;uso di tecnologie efficaci. L&#8217;obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione rientrano nell\u2019esenzione di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo\u00a014 della direttiva 2000\/31\/CE.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(39) <\/span>La collaborazione tra i prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantit\u00e0 di opere o altro\u00a0materiale protetti dal diritto d&#8217;autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti \u00e8 essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l&#8217;individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, cos\u00ec che questi possano verificarne l&#8217;adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa \u00e8 stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione sull\u2019utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(40) <\/span>Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione. \u00c8 il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale pi\u00f9 debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuit\u00e0 del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all&#8217;atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa \u00e8 quindi importante ai fini della trasparenza e dell\u2019equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(41) <\/span>Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificit\u00e0 dei vari settori di contenuti, nonch\u00e9 dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. \u00c8 opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poich\u00e9 ci\u00f2 dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l&#8217;eventualit\u00e0 di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi\u00a0informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non \u00e8 necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono gi\u00e0 soggetti in virt\u00f9 della direttiva 2014\/26\/UE.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(42) <\/span>Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell\u2019Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilit\u00e0 di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell&#8217;ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell&#8217;opera o dalla fissazione dell&#8217;esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonch\u00e9 delle specificit\u00e0 e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull&#8217;adeguamento della remunerazione, l\u2019autore o l\u2019artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorit\u00e0 competente.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(43) <\/span>Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(44) <\/span>Poich\u00e9 gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente l&#8217;aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell&#8217;Unione relativo al diritto d\u2019autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest&#8217;ultima pu\u00f2 intervenire in base al principio di sussidiariet\u00e0 sancito dall&#8217;articolo\u00a05 del trattato sull&#8217;Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto \u00e8 necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalit\u00e0 enunciato nello stesso articolo.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(45)<\/span>La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(46) <\/span>Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7\u00a0e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref35\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote35\">35<\/a>\u00a0<\/span><span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<\/span>e alla direttiva 2002\/58\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref36\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote36\">36<\/a>\u00a0<\/span>.<\/p>\n<p class=\"li ManualConsidrant\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"num\">(47) <\/span>Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre\u00a02011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<span class=\"FootnoteReference\">\u00a0<a id=\"footnoteref37\" class=\"footnoteRef\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52016PC0593&amp;qid=1553621550983&amp;from=EN#footnote37\">37<\/a>\u00a0<\/span>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o pi\u00f9 documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/direttiva-copyright-2019\/\"><span style=\"color: #000000;\">Torna all&#8217;indice<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Torna all&#8217;indice Considerando &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&#8217;UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, in particolare l&#8217;articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico&#8230;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"quote","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[402],"tags":[1945,1942,1811,557,641,562,556,378,1943,1023,1944,14],"class_list":{"0":"post-8119","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-quote","6":"category-normativa","7":"tag-approvato","8":"tag-autore","9":"tag-considerando","10":"tag-copyright","11":"tag-direttiva","12":"tag-diritto","13":"tag-diritto-dautore","14":"tag-mercato-unico-digitale","15":"tag-parlamento-europeo","16":"tag-royalties","17":"tag-testo-definitivo","18":"tag-unione-europea","19":"post_format-post-format-quote"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9mmVo-26X","jetpack_likes_enabled":false,"jetpack-related-posts":[{"id":8186,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-31-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8119,"position":0},"title":"Articolo 31 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 27, 2019","format":false,"excerpt":"Torna all'indice Articolo 31 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Torna all'indice","rel":"","context":"In &quot;Normativa&quot;","block_context":{"text":"Normativa","link":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/category\/normativa\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":8187,"url":"https:\/\/www.cyberlaws.it\/en\/2019\/articolo-32-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-2019\/","url_meta":{"origin":8119,"position":1},"title":"Articolo 32 &#8211; Direttiva Europea sul diritto d&#8217;autore &#8211; 2019","author":"CyberLaws","date":"March 27, 2019","format":"quote","excerpt":"Torna all'indice Articolo 32 - Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale Testo approvato il 26 marzo 2019 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 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