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Regolamento (UE) 2019/881

Art. 31 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 31 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento sulla cibersicurezza 1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’ENISA. 2.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’ENISA le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. 3.   Il contabile dell’ENISA comunica i conti provvisori per l’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro…

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Art. 30 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 30 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura del bilancio dell’ENISA 1.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono: a) un contributo dal bilancio generale dell’Unione; b) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32; c) finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo…

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Considerando del Regolamento UE sulla cibersicurezza 2019/881

Considerando del Regolamento UE sulla cibersicurezza 2019/881

Torna all’indice Considerando del Regolamento UE sulla cibersicurezza 2019 Torna all’indice IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato…

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Art. 69 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 69 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 69 – Regolamento sulla cibersicurezza Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Gli articoli 58, 60, 61, 63, 64 e 65 si applicano dal 28 giugno 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri….

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Art. 68 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 68 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 68 – Regolamento sulla cibersicurezza Abrogazione e sostituzione 1.   Il regolamento (UE) n. 526/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 27 giugno 2019. 2.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 526/2013 e all’ENISA istituita da tale regolamento si intendono fatti al presente regolamento e all’ENISA istituita dal presente regolamento. 3.   L’ENISA istituita dal presente regolamento sostituisce l’ENISA istituita dal regolamento (UE)…

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Art. 67 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 67 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 67 – Regolamento sulla cibersicurezza Valutazione e riesame 1.   Entro il 28 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’ENISA e delle sue prassi di lavoro, l’eventuale necessità di modificarne il mandato e le conseguenti implicazioni finanziarie. La valutazione tiene conto di qualsiasi riscontro fornito all’ENISA in relazione alle sue attività….

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Art. 66 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 66 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 66 – Regolamento sulla cibersicurezza Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011. Torna all’indice

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Art. 65 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 65 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 65 – Regolamento sulla cibersicurezza Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente titolo e di violazione dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio…

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Art. 64 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 64 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 64 – Regolamento sulla cibersicurezza Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda: a) le decisioni assunte dall’autorità o dall’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio,…

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Art. 63 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 63 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 63 – Regolamento sulla cibersicurezza Diritto di presentare un reclamo 1.   Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all’emittente di un certificato europeo di cibersicurezza o, se il reclamo riguarda un certificato europeo di cibersicurezza rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che agisce conformemente all’articolo 56, paragrafo 6, all’autorità nazionale di…

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Art. 62 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 62 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 62 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza 1.   È istituito il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza («ECCG»). 2.   L’ECCG è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o da rappresentanti di altre autorità nazionali competenti. Un membro dell’ECCG non rappresenta più di due Stati membri. 3.   I portatori di interessi…

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Art. 61 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 61 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 61 – Regolamento sulla cibersicurezza Notifica 1.   Per ciascun sistema europeo di certificazione della cibersicurezza le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza notificano alla Commissione gli organismi di valutazione della conformità che sono stati accreditati e, se del caso, autorizzati a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, a rilasciare certificati europei di cibersicurezza a determinati livelli di affidabilità di…

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Art. 60 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Art. 60 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

Torna all’indice Articolo 60 – Regolamento sulla cibersicurezza Organismi di valutazione della conformità 1.   Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati da organismi nazionali di accreditamento designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento è rilasciato solo se l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. 2.   Ove un certificato europeo di cibersicurezza sia rilasciato…

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Art. 58 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 58 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 58 – Regolamento sulla cibersicurezza Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza nel suo territorio oppure, con l’accordo di un altro Stato membro, designa una o più autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza stabilite in tale altro Stato membro affinché siano responsabili dei compiti di…

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Art. 56 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 56 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 56 – Regolamento sulla cibersicurezza Certificazione della cibersicurezza 1.   I prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC certificati ricorrendo a un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell’articolo 49 sono considerati conformi ai requisiti di tale sistema. 2.   La certificazione della cibersicurezza è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri….

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Art. 57 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 57 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 57 – Regolamento sulla cibersicurezza Sistemi e certificati nazionali di certificazione della cibersicurezza 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza e le procedure correlate per i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza cessano di produrre effetti a decorrere dalla…

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Art. 55 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 55 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 55 – Regolamento sulla cibersicurezza Informazioni supplementari sulla cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati 1.   Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC certificati o prodotti TIC, servizi TIC o processi per i quali è stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità rende pubblicamente disponibili le seguenti informazioni supplementari sulla…

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Art. 54 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 54 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 54 – Regolamento sulla cibersicurezza Elementi dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza 1.   Un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza comprende almeno i seguenti elementi: a) l’oggetto e l’ambito di applicazione del sistema di certificazione, compresi il tipo o le categorie di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC coperti; b) una chiara descrizione dello scopo del…

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Art. 53 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 53 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 53 – Regolamento sulla cibersicurezza Autovalutazione della conformità 1.   Un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza può consentire un’autovalutazione della conformità sotto la sola responsabilità del fabbricante o del fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC. Tale autovalutazione della conformità è consentita unicamente in relazione ai prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che presentano un…

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Art. 52 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 52 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 52 – Regolamento sulla cibersicurezza Livelli di affidabilità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza 1.   I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza possono specificare per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC uno o più dei seguenti livelli di affidabilità: «di base», «sostanziale» o «elevato». Il livello di affidabilità è commisurato al livello del…

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