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Diritto alla riservatezza e diritto all’informazione: il caso della pubblicazione dei controlli di sicurezza delle forze dell’ordine

di Raffaele Riccio


Il tema della liceità o meno della pubblicazione online di video relativi ai controlli effettuati da agenti delle forze dell’ordine anima da diverso tempo le aule dei tribunali e, di recente, la questione è tornata in auge.

L’emergenza sanitaria Covid-19, infatti, ha sollevato numerosissime questioni relative alla materia della protezione dei dati personali e, oltre a quelle decisamente più discusse (si pensi, ad esempio, al trattamento di categorie particolari di dati sul luogo di lavoro, all’utilizzo di app di contact tracing, alla sicurezza del trattamento dei dati personali in situazione di smart working) ha avuto rilevanza anche la questione oggetto d’esame in questa sede.

Infatti, un fenomeno verificatosi piuttosto di frequente durante la “Fase 1” della quarantena è stato proprio quello della diffusione sul web o sui social network di video relativi ai controlli di sicurezza effettuati da agenti delle forze dell’ordine per l’accertamento del rispetto delle disposizioni contenute nei vari DPCM emanati tra marzo e aprile 2020.

Ictu oculi la questione ai più potrebbe apparire priva di rilevante importanza: tuttavia, al di là della semplice constatazione che si tratti di un video, alla stregua di altri milioni di video caricati e disponibili online, la pubblicazione e la diffusione di questa specifica tipologia di video merita opportune riflessioni. Dunque, ancora una volta, il dubbio che ci si pone è il seguente: è lecito registrare e, successivamente, diffondere video che ritraggono soggetti appartenenti alle forze dell’ordine nel momento in cui costoro sono impegnati in operazioni di controllo?

Nella maggior parte di casi, si tratta di video pubblicati allo scopo di stigmatizzare il comportamento degli agenti di polizia o per condannare la severità dei controlli effettuati dalle Autorità di pubblica sicurezza. E, purtroppo, è proprio questa la nota dolente della questione.

È necessario partire da un semplicissimo presupposto: le immagini relative agli agenti di delle forze dell’ordine rientrano nella definizione normativa di “dato personale” di cui all’art. 4, par. 1, n. 1) GDPR, in quanto atti ad individuare ed identificare una persona fisica; di conseguenza, tanto l’acquisizione che diffusione dei tali personali in esame costituiscono un “trattamento” di dati ai sensi del medesimo art. 4, par. 1, n. 2 GDPR , cui applicare le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. U.E. 2016/679, D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, provvedimenti dell’Autorità Garante).

Qualsiasi trattamento di dati personali necessita di una base giuridica – tra quelle indicate ex art. 6 GDPR – che legittimi l’operazione: pertanto, qualsiasi cittadino può legittimamente registrare e pubblicare video online (diffusione verso una massa indeterminata di destinatari) esclusivamente nei casi in cui, di fatto, abbia ottenuto il consenso dei soggetti ripresi o, in alternativa, quando vi sia un’altra ragione che legittimi quel determinato trattamento di dati.

Al contrario, quindi, in assenza di una legittima base giuridica, tali azioni possono considerarsi illecite e, di conseguenza, tale condotta potrà esporre il cittadino a conseguenze giuridicamente rilevanti, sia sotto il profilo penalistico che civilistico.

La questione della liceità o meno del fenomeno descritto sino ad ora ha avuto risonanza anche a livello comunitario e, recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nella causa C-345/17, con sentenza del 14/2/2019 n. 345, ha fornito indicazioni decisamente chiare a riguardo.

La vicenda oggetto della controversia riguardava un cittadino lettone, denunciato per violazione delle norme sulla privacy lettoni perchè aveva filmato e diffuso sul web una conversazione avvenuta fra lui e degli agenti di polizia all’interno di un commissariato relativamente all’irrogazione di una multa. Per quanto la vicenda riguardasse quindi una registrazione effettuata all’interno di un luogo aperto al pubblico, è stato ritenuto estensibile il medesimo ragionamento giuridico anche ai casi in cui la registrazione si verificasse in luoghi pubblici. È bene altresì specificare che la faccenda concerneva l’applicazione della precedente Direttiva privacy 95/46, abrogata dall’entrata in vigore del GDPR.

Secondo l’Avvocato Generale della CGUE, la registrazione nonché la diffusione sul web della conversazione de quo costituiscono un trattamento di dati personali penalmente illecito, in quanto vietato dalle disposizioni normative in assenza di un legittimo presupposto (se non quello di divulgare la notizia quanto più possibile).

Ciò che sarebbe tutelato, in tale prospettiva, è il diritto alla riservatezza dei pubblici ufficiali, diritto fondamentale – quello alla riservatezza – peraltro tutelato in tutte le carte sovranazionali (CEDU, Carta di Nizza).

La CGUE si è definitivamente espressa sul punto facendo chiarezza: in particolare, la registrazione di video che mostrano agenti delle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni e la loro pubblicazione su di un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video sono generalmente attività illecite. Tuttavia, la CGUE riconosce delle eccezioni. Tali condotte, infatti, potrebbero ritenersi lecite (e quindi non sanzionabili) solo nei casi in cui esse siano effettuate a scopi giornalistici e, cioè, solo ove vi sia l’accertamento – rimesso al giudice nazionale del caso di specie – della finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. La finalità di divulgazione, in altri termini, deve essere tale da suscitare un interesse pubblico, un dibattito della collettività: e questo vale anche nel caso tale sia la finalità sia perseguita da un soggetto che non sia un giornalista professionista.

A essere tutelata, infatti, non è la categoria dei giornalisti ma, più in generale, il diritto all’informazione. La CGUE, quindi, effettua un bilanciamento di interessi tra il diritto alla riservatezza e il diritto all’informazione che interessa l’intera collettività.

Le altre ragionevoli eccezioni evidenziate dalla corte europea e che legittimano le condotte di cui sopra si hanno nei casi in cui gli agenti abbiano fornito liberamente il proprio consenso alla registrazione e alla pubblicazione delle proprie immagini o, in alternativa, nel caso in cui il soggetto che registra e pubblica immagini e video renda non riconducibili visi e voci dei soggetti ritratti a soggetti identificabili.

Una breve considerazione merita l’opinione dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sul punto. Con nota 14755 del 5 giugno 2012, rispondendo ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno, l’Autorità ha evidenziato che i pubblici ufficiali (ivi comprese le forze di polizia impegnate in operazioni di controllo), possono essere ripresi con foto o video, purché ciò non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica; ovviamente, le riprese devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dalla normativa. In altri termini: bisogna evitare la diffusione di tali dati tutte le volte in cui l’autorità pubblica lo vieti, ricordando altresì che la legittimità dell’utilizzo delle immagini dipende dalle modalità con cui avviene la comunicazione (differenziandosi tra diffusione dei dati tra un numero ristretto di persone, un numero mediamente ampio, la diffusione in rete, etc.) e dallo scopo della loro utilizzazione (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).

Tornando i profili di responsabilità di coloro che pubblicano foto e video di agenti delle forze dell’ordine impegnati in controlli amministrativi, si ricorda che tali condotte potrebbero essere sanzionate tanto sotto il profilo penalistico che civilistico.

Infatti, l’illecito trattamento di dati personali, infatti, ai sensi dell’art. 167 del novellato D.lgs. 196/2003 costituisce una fattispecie di reato, esaminato in modo peculiare anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III Pen., 29 maggio 2019, n. 23808). L’art. 167 Cod. Privacy prevede in realtà diverse fattispecie di reato: esso, infatti, è stato totalmente rivisitato e prevede anche la pena della reclusione per chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento all’interessato in violazione di specifiche disposizioni di legge tassativamente indicate nel testo normativo.

La medesima condotta, sotto il profilo civilistico invece, potrà essere ritenuta lesiva del diritto alla riservatezza e, pertanto, dare adito a pretese di risarcimento di danni: in tal caso, sarà onere del danneggiato (gli agenti delle forze dell’ordine) dimostrare la sussistenza del danno subìto, danno che dovrà essere accertato e quantificato dal giudice di merito in base alla gravità della lesione inferta e alla serietà del danno da essa derivante.


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