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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 38 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:004630#30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:0011Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +02001511159amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:004630#/30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 11:15:46 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 38 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 38 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Posizione del responsabile della protezione dei dati

1.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2.   Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4   Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5.   Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri.

6.   Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

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