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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 44 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:005630#30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:0011Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +02005611569amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:005630#/30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:00-11Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 11:56:56 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 44 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

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