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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 50 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:004330#30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +02000012009pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:004330#/30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:00:43 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 50 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 50 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a)

sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b)

prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c)

coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d)

promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

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