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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 52 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:000430#30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +02000212029pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:000430#/30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:04 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 52 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 52 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Indipendenza

1.   Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.

2.   Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3.   Il membro o i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.

5.   Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità di controllo interessata.

6.   Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

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