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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 55 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:004730#30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +02000312039pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:004730#/30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:03:47 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 55 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Competenza

1.   Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.

2.   Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l’articolo 56.

3.   Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

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