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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 77 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:002630#30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +02001912199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:002630#/30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:26 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 77 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 77 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2.   L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.

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