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Normativa

Art. 4 – Proposta di Regolamento e-Privacy

By October 11, 2018No Comments

Art. 4 – Proposta di Regolamento e-Privacy

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Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a) le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

(b) le definizioni di “rete di comunicazione elettronica”, “servizio di comunicazione elettronica”, “servizio di comunicazione interpersonale”, “servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero”, “servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”, “utente finale” e “chiamata” di cui rispettivamente all’articolo 2, punti 1), 4), 5), 6), 7), 14) e 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche];

(c) La definizione di “apparecchiatura terminale” di cui all’articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione 27.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di “servizio di comunicazione interpersonale” comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a) “dati delle comunicazioni elettroniche”, il contenuto e i metadati delle comunicazioni elettroniche;

(b) “contenuto delle comunicazioni elettroniche”, il contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini e suono;

(c) “metadati delle comunicazioni elettroniche”, i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione;

(d) “elenco pubblico”, elenco di utenti finali di servizi di comunicazione elettronica, in forma stampata o elettronica, pubblicato o a disposizione del pubblico o a una parte del pubblico, anche per mezzo di un servizio di consultazione elenchi;

(e) “posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, video, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete di comunicazione elettronica, che possono essere archiviati in rete, nelle risorse informatiche connesse o nell’apparecchiatura terminale ricevente;

(f) “comunicazioni di commercializzazione diretta”, qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione;

(g) “chiamate vocali a fini di commercializzazione diretta”, chiamate dal vivo che non contemplano il ricorso a sistemi automatici di chiamata e comunicazione;

(h) “sistemi automatici di chiamata e comunicazione”, sistemi in grado di avviare chiamate a uno o più destinatari conformemente alle istruzioni relative a detto sistema, e di trasmettere suoni non emessi dal vivo, comprese le chiamate effettuate mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione che collegano il chiamato a un operatore.

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