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Normativa

Articolo 1 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

By December 17, 2018No Comments

Articolo 1 – Delibera INDENNIZZI n. 347/18/CONS, Allegato A

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:

a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) “Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) “Codice”, il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

d) “Regolamento di procedura”, il regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche,approvato con delibera n. 203/18/CONS, e successive modifiche e integrazioni;

e) “operatore”, ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;

f) “utente”, ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

g) “indennizzo”, la compensazione economica che l’operatore deve corrispondere all’utente secondo le disposizioni del presente regolamento;

h) “indennizzi contrattuali”, le compensazioni previste dalle disposizioni contrattuali che l’operatore deve corrispondere all’utente in caso di disservizi nella fornitura del servizio;

i) “indennizzo automatico”, la modalità di corresponsione in maniera automaticadegli indennizzi a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell’utente, per le fattispecie indicate all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento, ferma restando la possibilità di ripetizione di quanto indebitamente versato;

j) “reclamo”, la comunicazione con la quale, attraverso i canali previsti dal contratto o dalla disciplina regolamentare, ivi inclusa la segnalazione telefonica al servizio di assistenza clienti, l’utente segnala all’operatore un disservizio o chiede l’erogazione degli indennizzi contrattualmente stabiliti;

k) “rete pubblica di comunicazione”, ogni rete di comunicazione elettronicautilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico;

l) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi, forniti di norma a pagamento,consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, a esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

m) “servizi accessori”, i servizi di comunicazione elettronica aggiuntivi rispetto a quelli di accesso alla rete di comunicazione;

n) “carrier selection”, prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall’operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete;

o) “carrier pre-selection”, prestazione che permette a un utente la selezione di unoperatore di transito nazionale e internazionale alternativo, su base permanente, diversoda quello scelto dall’operatore di accesso;

p) “utenza affari”, la tipologia di utenza, comunque denominata, riferibile a un esercizio commerciale o professionale;

q) “reti a banda ultra-larga”, reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una capacità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti.

2. Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni di cui all’articolo1 del Codice.

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