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Normativa

Articolo 1 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) – [Giu. 2018]

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:003130#30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +02005712579pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:003130#/30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:31 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 1 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) – [Giu. 2018]

Articolo 1 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) 2016/0208 COD

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849


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La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

1)  l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), è così modificato:

a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: “

“a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;”;

b)  la lettera d) è sostituita dalla seguente: “

“d) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR;”;

c)  sono aggiunte le lettere seguenti:”

“g) prestatori di servizi la cui attività ▌consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;
h) prestatori di servizi di portafoglio digitale ▌;
i) persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR;
j) persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR.”;

2)  l’articolo 3 è così modificato:

a)  il punto 4 è così modificato:

i)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: “

“a) i reati di rrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i reati connessi ad attività terroristiche di cui ai titoli II e III della direttiva (UE) 2017/541*;

__________________

* Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).”;

ii)  la lettera c) è sostituita dalla seguente: “

“c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all’articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio * ;

_________________

* Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).”;

b)  al punto 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “

“b) in caso di trust, tutte le seguenti persone:
i) il costituente o i costituenti;
ii) il o i “trustee”;
iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;”;

c)  il punto 16) è sostituito dal seguente:”

“16) “moneta elettronica”: la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, escluso il valore monetario di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5 di tale direttiva;”

d)  sono aggiunti i punti seguenti :”

“18) “valute virtuali”: una rappresentazione di valore digitale che non è ▌emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita , non possiede lo status giuridico di valuta o moneta , ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.;”
19) “prestatore di servizi di portafoglio digitale”: un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.”;

3)  l’articolo 6 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “

“b) i rischi associati a ciascun settore interessato, comprese, ove disponibili, le stime dei volumi monetari del riciclaggio fornite da Eurostat per ciascuno di tali settori;
c) i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti, compresi, se disponibili, quelli utilizzati in particolare per le operazioni tra Stati membri e paesi terzi, indipendentemente dalla identificazione di un paese terzo come ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.”;

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “

“3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le autorità europee di vigilanza (AEV) e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione. Le relazioni sono rese pubbliche sei mesi dopo essere state messe a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi delle relazioni che contengono informazioni classificate.”;

4)  l’articolo 7 è così modificato:

a)  al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti: “

“f) redige una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del suo regime in materia di AML/CFT, inclusi tra l’altro le FIU, le autorità fiscali e i procuratori nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili;
g) redige una relazione sulle attività e sulle risorse nazionali (forza lavoro e bilancio) destinati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “

“5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, a disposizione della Commissione, delle AEV e degli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione del rischio. Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate.”;

5)  l’articolo 9 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “

“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 64 riguardo all’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare nei seguenti ambiti:
a) il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:
i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
ii) le misure relative all’adeguata verifica della clientela;
iii) gli obblighi per la conservazione dei documenti;
iv) gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
v) la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;
b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;
c) l’efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “

“4. Nell’elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.”;

6)  all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “

“1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi oppure cassette di sicurezza anonime. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti oppure delle cassette di sicurezza anonime siano assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], e in ogni caso prima dell’utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio oppure delle cassette di sicurezza.”;

7)  l’articolo 12 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:”

“a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un massimale mensile di operazioni di 150 EUR, utilizzabile solo in tale Stato membro;
b) l’importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 150 EUR;”

ii)  il secondo comma è soppresso;

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:”

“2. Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi ▌al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l’importo rimborsato supera i 50 EUR o alle operazioni di pagamento a distanza quali definite all’articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio* se l’importo pagato è superiore a 50 EUR per operazione .

__________________

* Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).”;

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:”

“3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari ▌che agiscono in qualità di soggetti convenzionati accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui ▌ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere di non accettare sul proprio territorio i pagamenti effettuati utilizzando carte prepagate anonime. “;

8)  l’articolo 13, paragrafo 1, è così modificato :

a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: “

“a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio* o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti ;

__________________

* Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).”;

b)  alla fine della lettera b) è aggiunta la frase seguente: “

“Qualora il titolare effettivo individuato sia il dirigente di alto livello di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica.”;

9)  l’articolo 14 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: “

“Al momento dell’avvio dei rapporti d’affari con una società o un altro soggetto giuridico, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust (“istituto giuridico affine”) soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi degli articoli 30 o 31, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione o un estratto del registro.”;

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:”

“5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente , nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva, o se i soggetti obbligati sono stati assoggettati a tale obbligo ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio* .

___________________

* Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).”;

10)  l’articolo 18 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:”

“Nei casi di cui agli articoli da 18 bis a 24 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.”;

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “

“2. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:
i) sono operazioni complesse;
ii) sono operazioni di importo insolitamente elevato;
iii) sono condotte secondo uno schema anomalo;
iv) non hanno un chiaro scopo economico o legittimo.

In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto d’affari allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette.”;

11)  è inserito l’articolo seguente:”

“Articolo 18 bis

1.  Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio ▌identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino ▌le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi) ;
b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
c) ottenere informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi) ;
d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
e) ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto d’affari;
f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d’affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva.

2.  Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati ▌applichino, se del caso, una o più misure di mitigazione supplementari alle persone fisiche o ai soggetti giuridici che effettuano operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2. Tali misure comprendono una o più delle seguenti misure:

a) l’applicazione di elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
b) l’introduzione di pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie;
c) la limitazione di rapporti d’affari o le operazioni ▌con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi terzi identificati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2 .

3.  Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano, se del caso, una o più delle seguenti misure per quanto riguarda i paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione:

a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti obbligati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
b) vietare la costituzione, da parte di soggetti obbligati , di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l’ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi AML/CFT;
c) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nel paese in questione;
d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;
e) prescrivere che gli enti creditizi e gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con gli enti rispondenti nel paese interessato.

4.  Nell’adottare o nell’applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

5.  Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.”;

12)  all’articolo 19, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: “

“In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri riguardanti l’esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi e gli istituti finanziari, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti al momento dell’avvio di rapporti d’affari:”;

13)  è inserito l’articolo seguente: “

“Articolo 20 bis

1.  Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell’articolo 3, punto 9. Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali ai fini dell’articolo 3, punto 9. Tali elenchi sono inviati alla Commissione e possono essere resi pubblici.

2.  La Commissione redige e aggiorna l’elenco esatto delle funzioni che possono essere considerate importanti cariche pubbliche a livello delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Tale elenco include inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell’Unione.

3.  La Commissione redige, sulla base degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche ai fini dell’articolo 3, punto 9. Tale elenco unico è reso pubblico.

4.  Le funzioni figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trattate conformemente alle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 2.”;

14)  all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:”

“2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d’identificazione e di verifica, compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica, i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o qualsiasi altra tecnica di identificazione elettronica o a distanza sicura, regolamentata, riconosciuta, approvata o accettata dalle autorità nazionali competenti .”;

15)  l’articolo 30 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  il primo comma è sostituito dal seguente: “

“Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri garantiscono che le violazione del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.”;

ii)  è aggiunto il comma seguente: “

“Gli Stati membri prescrivono che i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici, anche mediante azioni, diritti di voto o altra partecipazione, tramite azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, forniscono tutte le informazioni necessarie affinché la società o l’altro soggetto giuridico rispetti quanto prescritto al primo comma.”;

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “

“4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l’altro che i soggetti obbligati e, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce indebitamente con le loro funzioni, le autorità competenti segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. Nel caso in cui siano segnalate discrepanze, gli Stati membri assicurano l’adozione di azioni necessarie per risolverle in modo tempestivo e, se del caso, anche l’inclusione di una menzione specifica nel registro centrale.”;

c)  ▌il paragrafo 5 è sostituito dal seguente :”

“5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) al pubblico.

Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.”;

d)  è inserito il paragrafo seguente: “

“5 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l’informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro.”;

e)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:”

“6. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le FIU abbiano un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 senza allertare il soggetto interessato. Gli Stati membri forniscono inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonchéle autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei soggetti obbligati e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.”;

f)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: “

“7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente e gratuitamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti e alle FIU degli altri Stati membri.”

g)  i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:”

“9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c) , esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto , estorsione, molestia , violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.

Le deroghe accordate a norma del primo comma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari o ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

10.  Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22 , paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio* . Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e dell’articolo 31 bis della presente direttiva .

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 5, 5 bis e 6 del presente articolo .

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma del presente articolo .

__________________

* Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).”;

16)  l’articolo 31 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:”

“1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust ▌. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale.

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l’identità:
a) del costituente o dei costituenti ;
b) del o dei “trustee”;
c) del guardiano o dei guardiani (se esistono);
d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;
e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.”;

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “

“2. Gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rendano noto il proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando, in veste di trustee o di persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, instaurano un rapporto d’affari o eseguono un’operazione occasionale d’importo superiore alla soglia di cui all’articolo 11, lettere b), c) e d).”;

c)  è inserito il paragrafo seguente:”

“3 bis. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust espressi e istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine.

Qualora il luogo di stabilimento o di residenza del trustee del trust o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sia al di fuori dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avvia rapporti d’affari o acquisisce proprietà immobiliari a nome del trust o dell’istituto giuridico affine .

Qualora i trustee di un trust o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine siano stabiliti o residenti in Stati membri diversi, o qualora il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente nell’istituto giuridico affine avviino rapporti d’affari multipli a nome del trust o dell’istituto giuridico affine in diversi Stati membri, un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro tenuto da uno Stato membro può essere considerato sufficiente per ritenere adempiuto l’obbligo di registrazione. “;

d)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:”

“4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione ;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse;
d) a qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all’articolo 30, paragrafo 1, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.

Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l’entità dell’interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché le autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei soggetti obbligati e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.”;

e)  è inserito il paragrafo seguente: “

“4 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3 bis, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l’informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro.”;

f)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “

“5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 bis siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono, tra l’altro, che i soggetti obbligati e, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce inutilmente con le loro funzioni, le autorità competenti segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. Nel caso in cui siano segnalate discrepanze, gli Stati membri assicurano che siano adottate le azioni necessarie per risolverle in modo tempestivo e, se del caso, che nel frattempo sia inclusa una menzione specifica nel registro centrale.”;

g)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: “

“7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente e gratuitamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti e alle FIU degli altri Stati membri.”;

h)  è inserito il paragrafo seguente:”

“7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.

Le deroghe accordate a norma del primo comma non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.

Qualora uno Stato membro decida di istituire una deroga a norma del primo comma, esso non limita l’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle FIU.”;

i)  il paragrafo 8 è soppresso;

j)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:”

“9. Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22 , paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 . Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e dell’articolo 31 bis della presente direttiva .

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22 , paragrafo 2, della direttiva 2017/1132 , in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e attraverso il sistema di interconnessione dei registri soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 che sono aggiornate e corrispondono realmente alla titolarità effettiva , e che l’accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 3 bis sono cessati di esistere. Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma dei paragrafi 4 e 4 bis.”;

k)  è aggiunto il paragrafo seguente: “

“10. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 entro… [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro … [14 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta se tutti i trust e gli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri siano stati debitamente individuati e assoggettati agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per intervenire in base alle conclusioni di detta relazione.”;

17)  è inserito l’articolo seguente: “

“Articolo 31 bis

Atti di esecuzione

Se necessario, in aggiunta agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e conformemente all’ambito di applicazione degli articoli 30 e 31 della presente direttiva, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche e le procedure necessarie a provvedere all’interconnessione dei registri centrali degli Stati membri secondo quanto indicato all’articolo 30, paragrafo 10, e all’articolo 31, paragrafo 9, per quanto riguarda:
a) la specifica tecnica che definisce i dati tecnici necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l’utilizzo e la protezione di tali dati;
b) i criteri comuni in base ai quali le informazioni relative alla titolarità effettiva sono disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri, in funzione del livello di accesso accordato dagli Stati membri;
c) i dettagli tecnici riguardanti il modo in cui rendere disponibili le informazioni sui titolari effettivi;
d) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;
e) le modalità tecniche di attuazione dei diversi tipi di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, e dell’articolo 31, paragrafo 4;
f) le modalità di pagamento qualora l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sia soggetto al pagamento di una tassa a norma dell’articolo 30, paragrafo 5 bis, e dell’articolo 31, paragrafo 4 bis, tenendo conto dei sistemi di pagamento disponibili quali le operazioni di pagamento a distanza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 64 bis, paragrafo 2.

Nei suoi atti di esecuzione la Commissione cerca di riutilizzare la tecnologia e le prassi consolidate. La Commissione garantisce che lo sviluppo dei sistemi non comporti costi superiori a quanto assolutamente necessario per l’attuazione della presente direttiva. Gli atti di esecuzione della Commissione devono essere caratterizzati da trasparenza e dallo scambio di esperienze e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.”;

18)  all’articolo 32 ▌ è aggiunto il paragrafo seguente:”

“9. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 2, nell’ambito delle sue funzioni, ogni FIU deve essere in grado di richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato ▌ ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche laddove ▌ non sia stata trasmessa una segnalazione prevista dall’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), o 34, paragrafo 1 .”;

19)  è inserito l’articolo seguente:”

“Articolo 32 bis

1.  Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici , quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall’IBAN, come definito dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio * e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato alle FIU nazionali. Le informazioni sono altresì accessibili alle autorità nazionali competenti per l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell’articolo 53.

3.  Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:

per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;
per il titolare effettivo del titolare del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;
per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;
per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, unitamente o agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, o a un numero di identificazione unico, e alla durata del periodo di locazione.

4.  Gli Stati membri possono prescrivere che ulteriori informazioni ritenute essenziali per le FIU e le autorità competenti ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva siano accessibili e consultabili attraverso i meccanismi centralizzati.

5.  Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

__________________

* Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L94 del 30.03.2012, pag. 22).”;

20)  è inserito l’articolo seguente: “

“Articolo 32 ter

1.  Gli Stati membri forniscono alle FIU e alle autorità competenti l’accesso alle informazioni che consentono l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, se disponibili.

2.  Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità e la proporzionalità dell’armonizzazione delle informazioni contenute nei registri e valuta la necessità di interconnettere tali registri. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.”;

21)  all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:”

“b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.”;

22)  all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: “

“2 bis. Gli organi di autoregolamentazione designati dagli Stati membri pubblicano una relazione annuale che contiene informazioni sugli aspetti seguenti:
a) le misure adottate ai sensi degli articoli 58, 59 e 60;
b) il numero di segnalazioni di violazioni ricevute di cui all’articolo 61, ove applicabile;
c) il numero di segnalazioni ricevute dall’organo di autoregolamentazione di cui al paragrafo 1 e il numero di segnalazioni trasmesse da tale organo di autoregolamentazione alla FIU, ove applicabile;
d) ove applicabile, il numero e la descrizione delle misure adottate a norma degli articoli 47 e 48 per verificare che i soggetti obbligati adempiano ai propri obblighi di cui:
i) agli articoli da 10 a 24 (adeguata verifica della clientela);
ii) agli articoli 33, 34 e 35 (segnalazione di operazioni sospette);
iii) all’articolo 40 (conservazione dei dati) e
iv) agli articoli 45 e 46 (controlli interni).”;

23)  l’articolo 38 è sostituito dal seguente: “

“Articolo 38

1.  Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, siano tutelati legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

2.  Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli Stati membri assicurano altresì che tali individui godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del presente paragrafo.”;

24)  all’articolo 39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:”

“3. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non impedisce la comunicazione tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari degli Stati membri, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, o tra tali soggetti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo, ai sensi dell’articolo 45 , e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.”;

25)  all’articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:

a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:”

“a) per quanto riguarda l’adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica, i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o qualsiasi altra tecnica di identificazione elettronica o a distanza sicura, regolamentata, riconosciuta, approvata o accettata dalle autorità nazionali competenti , per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d’affari con il cliente o successivamente alla data di un’operazione occasionale;”;

b)  è aggiunto il comma seguente:”

Il periodo di conservazione di cui al presente paragrafo, compreso il periodo di conservazione supplementare che non eccede i cinque anni, si applica anche ai dati accessibili attraverso il meccanismo centralizzato di cui all’articolo 32 bis.”;

26)  l’articolo 43 è sostituito dal seguente: “

“Articolo 43

Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio * .

__________________

* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).”;

27)  l’articolo 44 è sostituito dal seguente: “

“Articolo 44

1.  Gli Stati membri, al fine di contribuire alla preparazione della valutazione del rischio di cui all’articolo 7, assicurano di essere in grado di valutare l’efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per l’efficacia di tali sistemi.

2.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:

a) dati quantitativi sulle dimensioni e l’importanza dei diversi settori che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di persone fisiche ed entità e importanza economica di ciascun settore;
b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d’indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente a una relazione annuale ai soggetti obbligati che illustri nei dettagli l’utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
e) le risorse umane assegnate alle autorità competenti responsabili della vigilanza in materia di AML/CFT nonché le risorse umane assegnate alla FIU per svolgere i compiti di cui all’articolo 32;
f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni/misure amministrative applicate dalle autorità di vigilanza.

3.  Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione su base annua di una revisione consolidata delle loro statistiche.

4.  Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica una relazione annuale che riassume e illustra le statistiche di cui al paragrafo 2 e che deve essere resa disponibile sul suo sito web.”;

28)  all’articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “

“4. Gli Stati membri e le AEV si scambiano informazioni sui casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi possono essere intraprese azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l’attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e le AEV tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.”;

29)  all’articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:”

“1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati , che i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.”;

30)  l’articolo 48 è così modificato:

a)  è inserito il paragrafo seguente: “

“1 bis. Al fine di agevolare e promuovere un’efficace cooperazione, e in particolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti dei soggetti obbligati elencati all’articolo 2, paragrafo 1, comprese le loro informazioni di contatto. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite alla Commissione siano sempre aggiornate.

La Commissione pubblica un registro di tali autorità e le loro informazioni di contatto sul suo sito web. Le autorità figuranti nel registro, nei limiti delle loro competenze, fungono da punto di contatto per le autorità competenti omologhe degli altri Stati membri. Le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri fungono altresì da punto di contatto per l’AVE.

Al fine di assicurare l’adeguata applicazione della presente direttiva, gli Stati membri prescrivono che tutti i soggetti obbligati siano sottoposti a una vigilanza adeguata, compresa la facoltà di esercitare la vigilanza in situ ed extra situ, e adottano misure amministrative opportune e proporzionate per porre rimedio alla situazione in caso di violazioni.”;

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “

“2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell’osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l’assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché il personale di tali autorità sia di alta integrità e opportunamente qualificato e mantenga standard di integrità elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interesse.”;

c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: “

“4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro in cui il soggetto obbligato gestisce sedi vigilino affinché tali sedi rispettino le disposizioni nazionali di tale Stato membro nel recepimento della presente direttiva.

Nel caso di enti creditizi e istituti finanziari che sono parte di un gruppo, gli Stati membri garantiscono che, ai fini di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita un’impresa madre cooperino con le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabilite le sedi che sono parte del gruppo.

Nel caso delle sedi di cui all’articolo 45, paragrafo 9, la vigilanza di cui al primo comma del presente paragrafo può includere l’adozione di misure appropriate e proporzionate per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l’assistenza o la cooperazione con autorità competenti dello Stato membro d’origine del soggetto obbligato a norma dell’articolo 45, paragrafo 2.”;

d)  al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “

“Nel caso di enti creditizi e istituti finanziari che sono parte di un gruppo, gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita un’impresa madre vigilino sull’effettiva applicazione delle politiche e delle procedure aziendali a livello di gruppo di cui all’articolo 45, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti gli enti creditizi e istituti finanziari che sono parte del gruppo cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa madre.”;

31)  l’articolo 49 è sostituito dal seguente:”

Articolo 49

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell’AML/CFT, nonché le autorità fiscali e le autorità di contrasto quando agiscono nell’ambito di applicazione della presente direttiva , dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all’obbligo che a essi incombe a norma dell’articolo 7.”;

32)  nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione seguente:”

“Sottosezione II bis

Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri

Articolo 50 bis

Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia ai fini della presente direttiva . In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:
a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;
b) il diritto nazionale impone ai soggetti obbligati l’obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l’informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense di cui all’articolo 34, paragrafo 2 ;
c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un’indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l’assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;
d) la natura o lo status della competente autorità omologa richiedente è diverso da quello dell’autorità competente che riceve la richiesta.

33)  l’articolo 53 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:”

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l’analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio.”;

b)  al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:”

“Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, e trasmette le risposte tempestivamente.”;

34)  all’articolo 54 è aggiunto il comma seguente: “

“Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino almeno una persona o un punto di contatto incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle FIU di altri Stati membri.”;

35)  all’articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:”

“2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell’applicazione delle sue disposizioni AML/CFT opossa compromettere un’indagine  o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti. “;

36)  l’articolo 57 è sostituito dal seguente:”

“Articolo 57

Le differenze fra le definizioni di reato presupposto di cui all’articolo 3, punto 4, contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza a un’altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l’uso delle informazioni di cui agli articoli 53, 54 e 55.”;

37)  alla sezione 3 del capo VI è aggiunta la sottosezione seguente: “

“Sottosezione III bis

Cooperazione tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi, gli istituti finanziari e altre autorità vincolate dal segreto professionale

Articolo 57 bis

1.  Gli Stati membri obbligano tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari ai fini della conformità alla presente direttiva e i revisori dei conti o gli esperti che agiscono per conto di tali autorità competenti al segreto professionale.

Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, le informazioni riservate che le persone di cui al primo comma ricevono nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale, in modo tale che non si possano individuare i singoli enti creditizi e istituti finanziari.

2.  Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra:

a) le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari all’interno di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva o di altri atti legislativi relativi alla vigilanza degli enti creditizi e gli istituti finanziari;
b) le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari in diversi Stati membri ai sensi della presente direttiva o di altri atti legislativi relativi alla vigilanza degli enti creditizi e gli istituti finanziari, inclusa la Banca centrale europea (BCE) quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio * . Tale scambio di informazioni è coperto dal segreto professionale di cui al paragrafo 1.

Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari ai sensi della presente direttiva, e la BCE, quando agisce ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 56, primo comma, lettera g), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ** , concludono, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza, un accordo sulle modalità pratiche dello scambio di informazioni.

3.  Le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari che ricevono informazioni riservate di cui al paragrafo 1 utilizzano tali informazioni esclusivamente: 

a) nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva o di altri atti legislativi nell’ambito dell’AML/CFT, della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e gli istituti finanziari, compresa l’imposizione di sanzioni;
b) nel ricorso avverso una decisione dell’autorità competente che vigila sugli enti creditizi e gli istituti finanziari, anche nell’ambito di procedimenti giudiziari;
c) nell’ambito di procedimenti giudiziari avviati a norma di disposizioni speciali

previste dal diritto dell’Unione e adottate nell’ambito della presente direttiva o della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi e gli istituti finanziari.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari cooperino tra loro ai fini della presente direttiva nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Tale cooperazione include inoltre la capacità di condurre indagini per conto dell’autorità competente richiedente, entro i limiti dei poteri dell’autorità competente destinataria della richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini.

5.  Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità nazionali competenti che vigilano sugli enti creditizi e gli istituti finanziari a concludere accordi di cooperazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate con le autorità competenti dei paesi terzi omologhe di tali autorità nazionali competenti. Tali accordi di cooperazione sono conclusi sulla base della reciprocità e solo a condizione che le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine all’obbligo del segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1. Le informazioni riservate scambiate secondo detti accordi di cooperazione sono utilizzate ai fini dell’espletamento dei compiti di vigilanza di dette autorità.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni scambiate sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità competente da cui sono state condivise e, se del caso, unicamente ai fini per il quali tale autorità ha fornito il proprio consenso.

Articolo 57 ter

1.  In deroga all’articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, e fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nello stesso Stato membro o in un diverso Stato membro, tra le autorità competenti e le autorità investite della vigilanza del settore finanziario e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio della loro attività professionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), e le autorità responsabili per legge della vigilanza dei mercati finanziari nell’espletamento delle loro rispettive funzioni di vigilanza.

Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 57 bis, paragrafo 1.

2.  In deroga all’articolo 57 bis, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altre autorità nazionali responsabili per legge della vigilanza dei mercati finanziari o cui sono attribuite responsabilità nel settore della lotta o delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, le informazioni riservate scambiate ai sensi del presente paragrafo del presente articolo sono utilizzate esclusivamente ai fini dell’espletamento delle funzioni giuridiche delle citate autorità. Le persone che hanno accesso a tali informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 57 bis, paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza degli enti creditizi ai fini della conformità alla presente direttiva, a commissioni parlamentari di inchiesta, Corti dei conti e altre entità preposte all’effettuazione di indagini, nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:

a) gli organismi abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza su detti enti creditizi o della normativa relativa a detta vigilanza;
b) le informazioni siano strettamente necessarie per l’esercizio del mandato di cui alla lettera a);
c) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 57 bis, paragrafo 1;
d) le informazioni, quando provengono da un altro Stato membro, non siano comunicate se non previo consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e unicamente per i fini da esse autorizzati.”;

_____________________

* Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).”;

38)  all’articolo 58, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: “

“Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nel caso il cui le rispettive autorità competenti identifichino violazioni che sono soggette a sanzioni penali, ne informino le autorità di contrasto in modo tempestivo.”

39)  l’articolo 61 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti nonché, ove applicabile, gli organi di autoregolamentazione mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti e, ove applicabile, agli organi di autoregolamentazione di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

A tal fine mettono a disposizione uno o più canali di comunicazione sicuri per le segnalazioni di cui al primo comma. Tali canali assicurano che l’identità della persona che fornisce le informazioni sia nota solo alle autorità competenti nonché, ove applicabile, agli organi di autoregolamentazione.”;

b)  al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti: “

“Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, siano tutelati legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

Gli Stati membri garantiscono che le persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU, abbiano il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalla FIU, gli Stati membri assicurano inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del presente paragrafo.”;

40)  è inserito l’articolo seguente: “

“Articolo 64 bis

1.  La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (“comitato”) di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio * . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ** .

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

__________________

* Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

41)  ▌ l’articolo 65 è sostituito dal seguente :”

Articolo 65

1.  Entro … [due anni dal termine di recepimento della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sull’attuazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione include in particolare:
a) un resoconto delle misure specifiche adottate e dei meccanismi istituiti a livello di Unione e di Stato membro per prevenire e affrontare problemi emergenti e nuovi sviluppi che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell’Unione;
b) le azioni di follow-up intraprese a livello di Unione e di Stato membro sulla base delle problematiche sottoposte alla loro attenzione, inclusi i reclami concernenti le disposizioni legislative nazionali che ostacolano le competenze di vigilanza e di indagine delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione;
c) un resoconto della disponibilità delle informazioni pertinenti per le autorità competenti e le FIU degli Stati membri, ai fini di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
d) un resoconto della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e le FIU;
e) un resoconto delle azioni necessarie da parte della Commissione per verificare che gli Stati membri agiscano in conformità della presente direttiva e per valutare problemi emergenti e nuovi sviluppi negli Stati membri;
f) un’analisi della fattibilità e delle misure specifiche e dei meccanismi a livello di Unione e di Stato membro sulla possibilità di raccogliere e accedere a informazioni relative alla titolarità effettiva delle società e altre entità giuridiche costituite al di fuori dell’Unione e della proporzionalità delle misure di cui all’articolo 20, lettera b);
g) una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La prima relazione, che dovrà essere pubblicata entro … [2 anni dal termine di recepimento della presente direttiva modificativa], è corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui siano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali e per migliorare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri e un’applicazione basata sul rischio delle misure di cui all’articolo 20, lettera b).

2.  Entro il 1°giugno 2019 la Commissione valuta il quadro per la cooperazione delle FIU con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per migliorare la cooperazione tra le FIU nell’Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto.

3.  La Commissione presenta, se del caso, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare la necessità e la proporzionalità di ridurre la percentuale per l’individuazione della titolarità effettiva delle entità giuridiche, alla luce di eventuali raccomandazioni formulate in tal senso da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo in seguito a una nuova valutazione, e presenta, se del caso, una nuova proposta legislativa.”;

42)  all’articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:”

“1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017.

Gli Stati membri applicano l’articolo 12, paragrafo 3, a decorrere da … [24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Gli Stati membri istituiscono i registri centrali di cui all’articolo 30 entro… [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], il registro di cui all’articolo 31 entro… [20 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e i meccanismi centralizzati automatizzati di cui all’articolo 32 bis entro … [26 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva modificativa].

La Commissione garantisce l’interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 in cooperazione con gli Stati membri entro… [32 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al presente paragrafo .

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.”;

43)  all’allegato II, punto 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: “

“3) fattori di rischio geografici – registrazione, residenza, stabilimento nei paesi seguenti:”;

44)  l’allegato III è così modificato:

a)  al punto 1 è aggiunta la lettera seguente: “

“g) clienti che sono cittadini di paesi terzi i quali presentano domanda di residenza o di cittadinanza nello Stato membro in cambio di trasferimenti in conto capitale, acquisti di immobili o titoli di Stato o investimenti in società nello Stato membro in questione.”;

b)  il punto 2 è così modificato:

i)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:”

“c) rapporti d’affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come i mezzi di identificazione elettronica, i pertinenti servizi fiduciari quali definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 o altre tecniche di identificazione elettronica o a distanza sicure, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti ;”;

ii)  è aggiunta la lettera seguente: “

“f) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.”.

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