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Attacchi con i droni: profili di diritto internazionale

di Alessio Azzariti

Attacchi con i droni e targeted killings

A partire dagli anni duemila, i droni – in passato equipaggiati in ambito militare soltanto con videocamere – sono stati utilizzati per realizzare veri e propri attacchi armati tramite missili o bombe; si parla a tal proposito di “targeted killings”. Il loro utilizzo è avvenuto in specie in Yemen, Afghanistan, Pakistan e Somalia[i], ma anche in Iraq, Iran, Siria e Libia, principalmente da forze militari statunitensi. L’idea secondo cui essi permetterebbero minori “danni collaterali”, indirizzandosi precisamente verso un determinato individuo, è stata alla base delle decisioni dei vertici politici e militari di utilizzare questi velivoli. I critici, al contrario, sostengono che spesso, vittime di tramite tali attacchi teoricamente “mirati”, siano molto spesso i civili, come supportato da diversi report. In particolare, la critica attribuisce alla poca intelligenza dei droni e alla scarsa precisione dei colpi[ii] la responsabilità di tali vittime. Inoltre, si rileva come la grande maggioranza delle volte i droni vengano utilizzati contro bersagli di cui è non è certa l’identità; si parla, in tal senso, di c.d. signature strikes, ossia di bersagli che rispondono a certe caratteristiche, mentre più raramente si fa riferimento ai c.d. personality strikes, ovvero soggetti rispetto ai quali si ha un alto grado di fiducia sull’identità.

Gli errori più frequenti si verificano infatti con i signature strikes; un esempio emblematico è quello del 4 febbraio 2002, quando un drone Predator gestito dalla Central Intelligence Agency (CIA) individuò tre uomini in piedi a Zawhar Kili, un complesso vicino alla città di Khost, nella provincia afgana di Paktia. Il drone fu utilizzato sulla base della constatazione che uno degli uomini era alto e altri due stavano recitando riverentemente verso di lui. In base a questi atteggiamenti, le forze statunitensi si erano convinte che gli uomini fossero obiettivi legittimi, e nella convinzione che l’uomo più alto fosse Osama bin Laden, vennero attaccati e uccisi istantaneamente[iii]. Un altro signature strike che portò a conseguenze nefaste fu quello che vide l’uccisione del cooperante italiano Giovanni Lo Porto, che mentre lavorava in Pakistan per una ONG tedesca, venne ucciso da un drone americano[iv]; secondo le analisi delle forze statunitensi all’interno dell’edificio colpito si sarebbero dovuti trovare dei membri di Al-Quaeda.

Qual è la posizione dei droni nel diritto internazionale?

L’utilizzo dei droni è ritenuto legittimo laddove vengano osservati tutti i differenti regimi legali previsti dal diritto internazionale[v]; in primo luogo, rilevano il diritto al rispetto della sovranità territoriale dello stato colpito e il diritto alla vita dell’individuo colpito, che è tutelato all’art. 6 dell’ICCPR[vi] e in altre convenzioni.

Innanzitutto, poiché l’utilizzo dei droni sia legale con riguardo alla sovranità territoriale occorre che sia rispettato il quadro normativo relativo all’uso interstatale della forza; la regola generale è il divieto di uso della forza. Essa può essere esercitata solo per autodifesa[vii] (art. 51 Carta ONU) oppure per autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (si veda il cap. VII Carta Onu). Un altro caso che ne rende lecito l’utilizzo è quello in cui lo stato esercitante sovranità territoriale nello spazio in cui l’uso avviene dia il suo consenso[viii]. Molti autori notano tuttavia che spesso i droni vengono utilizzati in aree che non sono considerate facenti parte di una guerra. Altri hanno affermato che seppur utilizzati durante un conflitto armato essi violino il diritto umanitario internazionale sotto il punto di vista dei principi di distinzione[ix] e proporzionalità.

Durante un conflitto armato si applicano sia le norme relative ai diritti umani, in particolare le norme relative al diritto alla vita (salvi i casi in cui la convenzione, come nel caso della CEDU, ne permetta la deroga da parte degli stati), sia quelle relative al diritto umanitario, col risultato che un attacco con i droni compiuto nell’ambito di un conflitto armato dovrà soddisfare le condizioni previste da entrambe le discipline.

La Corte internazionale di giustizia ha affermato tuttavia che durante i conflitti armati, il diritto a non essere arbitrariamente privato della vita, così come affermato nell’ICCPR, dovrebbe essere coordinato – per trovarne la sua esatta definizione – con le regole sulla condotta delle ostilità, in quanto quest’ultima costituisce lex specialis[x].

Particolare dibattito ha suscitato in dottrina anche la questione dell’applicabilità extraterritoriale delle norme sui diritti umani; in genere si ritiene che nel momento in cui uno stato eserciti l’effettivo controllo su un territorio gli individui di tale territorio ricadano sotto la sua giurisdizione e quindi vi si applichino le norme previste dalle convenzioni. Per quanto riguarda un attacco con un drone può essere difficile stabilire se sussista un effettivo controllo da parte dello stato che compie l’attacco; bisogna comunque dire che nel momento in cui un attacco riesca ad essere realizzato su un territorio straniero un certo controllo dello stato che lo compie vi è necessariamente, seppur per un breve lasso di tempo. La giurisprudenza tuttavia – seppur non risulta si sia mai pronunciata sull’utilizzo di droni militari – sembrerebbe non concordare con questa linea di pensiero; nel caso Bankovic, relativo ad un bombardamento NATO durante la guerra del Kosovo, la Corte EDU non ritenne sussistente la giurisdizione degli stati citati in giudizio. Essa è invece stata ritenuta sussistente in altri casi in cui si è verificata una vera e propria occupazione militare (caso Hassan[xi], caso Al-Skeini).

Autodifesa ed utilizzo dei droni

Generalmente, salvo nei casi in cui è stato ottenuto il consenso dallo stato all’interno del quale l’attacco è perpetrato[xii], l’utilizzo dei droni è giustificato dagli stati sulla base dell’autodifesa.

Secondo il diritto consuetudinario è comunque pacifico che debbano essere rispettati i requisiti di necessità e proporzionalità affinché l’autodifesa sia legittima. Si tratta infatti di un istituto eccezionale, volto a fronteggiare rischi imminenti. L’uso della forza in questi casi non deve infatti avere scopo punitivo; deve essere limitato a respingere l’attacco ricevuto; deve durare il tempo necessario ed avere soltanto l’intensità sufficiente a raggiungere il suo scopo[xiii].

In molti casi, però, i droni vengono utilizzati contro attori non statali – come gruppi terroristici – che non necessariamente agiscono per conto dello stato all’interno del quale sono situati. Oggi sta avanzando nella dottrina sempre più l’opinione secondo cui l’utilizzo della forza per autodifesa contro attori non statali non sia vietato. Infatti, in molti casi lo stato ove l’attacco è avvenuto non avrebbe preso misure nei confronti dello stato che ha compiuto l’attacco oppure semplicemente non si sia opposto; qualcuno obietta rispetto a tale argomentazione che la prassi non sia ancora sufficiente a far sì che venga ritenuta legge, anche a causa della titubanza di molti stati a ritenerla tale[xiv]. Questa, in realtà, sembra essere un’area grigia che gli stati hanno interesse a mantenere in uno status di ambiguità, a causa della forte componente politica che la riguarda.

L’art. 51 della Carta Onu parla di autodifesa nei confronti di attacchi armati, ma non specifica se quest’ultimi debbano provenire da parte di stati. In particolare, le risoluzioni 1368 e 1373 del 2001 del Consiglio di sicurezza ONU hanno affermato, nel condannare gli attacchi dell’11 settembre 2001, il diritto di autodifesa, ma sempre in conformità della Carta ONU.

La Corte internazionale di giustizia ha affermato nell’advisory opinion relativa alle conseguenze legali derivanti dalla costruzione del muro israeliano che riconosce un diritto di autodifesa soltanto nel caso in cui sia un attacco armato di uno stato nei confronti di un altro stato[xv]. Nel Nicaragua case[xvi], ha affermato invece che il diritto di autodifesa vi sia anche contro un attore non statale, ma soltanto qualora quest’ultimo agisca per conto dello stato.

Nonostante parte della dottrina ritenga che la Corte internazionale di giustizia nei due casi appena citati si sia contraddetta, secondo l’analisi qui compiuta, la corte medesima sembra ritenere l’elemento statale ancora imprescindibile per invocare il principio di autodifesa.


[i] V. STRIPPOLI, La legittimità dell’uso dei droni nel diritto internazionale, 2015, consultabile al link: https://www.geopolitica.info/droni-nel-diritto-internazionale/.

[ii] R. BLAKELEY, Drones, state terrorism and international law, in Critical Studies on Terrorism, Vol. 11, No. 2, 2018, pp. 321-322.

[iii] K. HELLER, ‘One Hell of a Killing Machine’: Signature Strikes and International Law, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, Issue 1, 2013, pp. 89-90.

[iv] Giovanni Lo Porto, donazione Usa per archiviare il caso. La famiglia: “Abbiamo dovuto pagarci le tasse”, https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/16/giovanni-lo-porto-la-donazione-degli-usa-per-archiviare-il-caso-del-cooperante-ucciso-da-un-drone/3036866/.

[v] C. HEYNS ET AL., The International Law Framework Regulating the Use of Armed Drones, in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 65, No. 4, 2016, p. 795.

[vi] K. HELLER, Op. cit., p. 91.

[vii] Deve essere un attacco armato di una certa gravità e la risposta deve soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità; vedasi anche le seguenti sentenze: Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v United States) [1986] ICJ Rep 14, par. 191; Case Concerning Oil Platforms (Iran v United States) [2003] ICJ Rep 161, par. 51, 62.

[viii] C. HEYNS ET AL., Op. cit., p. 797.

[ix] Il principio di distinzione è una regola generale dello ius in bello secondo cui chi fa la guerra deve distinguere tra civili e militari; esso è codificato all’art. 51 del protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

[x] ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, Par. 25.

[xi] Dove tra l’altro ha affermato la necessità di coordinare la CEDU con il diritto umanitario; si veda M. CASTELLANETA, CEDU: Strasburgo interpreta la Convenzione secondo il diritto internazionale umanitario, 2014, consultabile al link: http://www.marinacastellaneta.it/blog/cedu-strasburgo-interpreta-la-convenzione-secondo-il-diritto-internazionale-umanitario.html.

[xii] È avvenuto nel caso di Yemen, Pakistan e Somalia.

[xiii] C. HEYNS ET AL., Op. cit., p. 801.

[xiv] M. HAKIMI, Defensive Force against Non-State Actors: The State of Play, in International Law Studies, Vol. 91, 2015, pp. 30-31.

[xv] ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004, par. 139.

[xvi] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1984, par. 195, “[…] In particular, it may be considered to be agreed that an armed attack must be understood as including not merely action by regular armed forces across an international border, but also “the sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to” (inter alia) an actual armed attack conducted by regular forces, “or its substantial involvement therein.”[…]”.


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